Cassazione Penale, Sentenza n. 44827/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per i reati di resistenza e danneggiamento (artt. 337 e 635, comma 2, c.p.). La Rosa deduceva: 1) assenza di condotta violenta, trattandosi di fuga (resistenza passiva); 2) errato diniego delle attenuanti generiche e della loro comparazione; 3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena e sull'aumento per continuazione; 4) mancato riconoscimento della continuazione con il reato di tentato furto, giudicato separatamente. Lo Brano deduceva: 1) mancata applicazione della continuazione con il tentato furto separatamente giudicato; 2) il Tribunale, pur avendo ammesso il rito abbreviato subordinatamente all'acquisizione della separata sentenza, non avrebbe tenuto conto di tale sentenza ai fini del riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e rigetta tutte le doglianze. Sulla resistenza la Corte ha ritenuto provata una condotta pericolosa e concretamente oppositiva (non mera fuga), anche per l'urto contro la vettura di servizio. Le attenuanti generiche sono escluse per i plurimi precedenti di La Rosa. La pena complessiva è stata determinata in 4 mesi e 20 giorni di reclusione (ridotta ex art. 442 c.p.p. da mesi 7), con aumento per continuazione tra i reati processati nel medesimo procedimento ma senza riconoscere la continuazione col tentato furto giudicato separatamente, per mancanza di elementi che attestino un disegno criminoso unitario. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha valutato che la condotta fosse attiva e pericolosa, integrando il reato.
art. 635, comma 2, cod. pen.
Riguarda il danneggiamento; la Corte ha considerato il danneggiamento rilevante ai fini della determinazione della pena e del rapporto di proporzione tra le pene.
art. 81 cod. pen.
Disciplina la continuazione e la cumulo delle pene; la Corte ha applicato i criteri di computo e verifica del limite previsto dall'art. 81 nel calcolo complessivo della pena.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il giudizio abbreviato; la Corte ha applicato la riduzione e ritenuto desumibile la proporzione tra le pene anche quando la motivazione espone solo la pena complessiva prima della riduzione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Censure di violazione di legge e mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto molte deduzioni aspecifiche e quindi non ammissibili in questa sede.
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
Riguarda il giudizio abbreviato; la Corte ha chiarito che l'ammissione del rito e l'acquisizione di una sentenza separata non impongono l'automatico riconoscimento della continuazione, che resta questione di fatto e valutazione di merito.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata che indica i criteri per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistema di vita e programmazione dei reati; contiguità temporale da sola non basta.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiamata in merito alla possibilità di desumere dalla motivazione il rapporto di proporzione tra le pene anche quando la Corte espone la pena complessiva prima della riduzione ex art. 442 c.p.p.
Massime di principio
- La mera contiguità spazio-temporale tra reati non è sufficiente per il riconoscimento della continuazione: è necessario dimostrare un disegno criminoso unitario tramite indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, modalità, cause, programmazione).
- In sede di giudizio di legittimità le doglianze generiche o aspecifiche che richiedono una rivalutazione del merito sono inammissibili; la Cassazione non sostituisce il sindacato di fatto tipico del giudice di merito.
- Per configurare la resistenza non è necessaria solo la fuga: comportamenti concretamente oppositivi e pericolosi (es. urtare la vettura di servizio) possono integrare il reato.
- Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi valutabili dal giudice; precedenti penali rilevanti possono giustificare il loro diniego.
- La determinazione della pena complessiva e l'applicazione della riduzione ex art. 442 c.p.p. possono essere ritenute correttamente motivate anche se la Corte espone solo la pena complessiva prima della riduzione, purché dalla motivazione sia desumibile il rispetto dei limiti di legge e la proporzione tra le imputazioni.
- L'ammissione al rito abbreviato e l'acquisizione di una sentenza separata non impongono automaticamente il riconoscimento della continuazione; la valutazione resta di merito e richiede elementi probatori specifici.
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