Sentenza n. 1011/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento a) del silenzio serbato dalla A.S.P. -OMISSIS-sull'istanza pec del 15.9.2025 (prot. n. -OMISSIS- del 16.9.2025), afferente all’inserimento dell’istante nell’elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo dell'attività di Igienista dentale in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie con-seguite all'estero ex art. 15, D.L.30.3.2023, n. 34, convertito, con modificazioni, in L. 26.5.2023, n. 56, ed ex D.A. n. 43/2023 del SSR Sicilia e relativo Allegato; b) nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comun-que possa ledere gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di inserimento nell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo dell'attività di igienista dentale in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale sull'istanza presentata il 15 settembre 2025, diretta all'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo della professione sanitaria di igienista dentale, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e del decreto assessoriale regionale n. 43/2023. L'Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Nelle more del processo, con PEC del 2 dicembre 2025, l'Azienda ha adottato un provvedimento abilitante all'esercizio temporaneo della professione. Il ricorrente ha quindi dichiarato soddisfatta la propria pretesa e chiesto la cessazione della materia del contendere, oltre alla condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il provvedimento sopravvenuto dell'Azienda Sanitaria Provinciale ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento conclusivo è stato adottato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se effettivamente dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Costituisce la base normativa dell'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie da parte di soggetti con qualifiche conseguite all'estero, oggetto dell'istanza del ricorrente.
D.A. n. 43/2023 del SSR Sicilia
Disciplina, unitamente al relativo allegato, l'elenco dei soggetti idonei all'esercizio temporaneo della professione sanitaria nella fattispecie dedotta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta dal sopravvenire di un provvedimento amministrativo.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, del provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata contro il silenzio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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