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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società agricola impugnava un'intimazione di pagamento notificata nel 2011 e, in via presupposta, la cartella di pagamento relativa agli anni d'imposta 2000 e 2001, che assumeva mai ricevuta. In primo grado deduceva, tra l'altro, l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella, con conseguente prescrizione e decadenza; l'agente della riscossione non depositava la cartella, ma solo una ricevuta di ritorno postale recante data e priva della sottoscrizione dell'agente postale. Dopo il rigetto in CTP per asserita legittimità della notifica e inammissibilità del ricorso, la società appellava lamentando la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione dell'avviso di udienza al difensore trasferitosi, nonché l'omesso esame della mancata produzione della cartella e della mancanza di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. La CTR respingeva l'appello ritenendo onere del procuratore comunicare la variazione di domicilio e sufficiente l'avviso di ricevimento pur privo di firma, in presenza di bollo, timbro datario e matricola dell'agente postale. In cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sul processo tributario e del diritto di difesa, per avere la CTR posto a suo carico l'onere di comunicare la variazione di domicilio; 2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale rendeva inesistente la notifica e impediva di provare la consegna della cartella; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2700 c.c. per avere reputato sufficiente la sola produzione dell'avviso di ricevimento, anziché della cartella integrale. La Corte ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla comunicazione dell'avviso di trattazione in pubblica udienza, affermando che nel processo tributario l'omessa comunicazione del mutamento di indirizzo del difensore, anche se eletto presso il suo studio, consente alla segreteria di effettuare la comunicazione con deposito, senza ulteriori ricerche. Ha invece accolto il motivo sulla notificazione postale, ribadendo che l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario e che la mancanza della sottoscrizione dell'agente postale rende inesistente la notificazione, non essendo sufficiente il solo timbro o la matricola per attribuire paternità all'atto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame conforme ai principi enunciati; il terzo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato unitamente alle norme sulle comunicazioni nel processo tributario per escludere la violazione del diritto di difesa nel caso di omessa comunicazione del mutamento di domicilio del difensore.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La comunicazione dell'avviso di trattazione d'udienza può essere effettuata mediante deposito in segreteria quando il difensore non abbia comunicato la variazione del domicilio eletto; la disciplina speciale tributaria prevale sulle regole del processo civile.

  • art. 31 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge in tema di comunicazioni e difesa nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa; la Corte non ne ravvisa violazione nel primo motivo.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte richiama anche l'esigenza di ragionevole durata del processo a sostegno della disciplina speciale delle comunicazioni tributarie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'onere della prova della notificazione; la Corte accoglie il motivo osservando che la prova della notificazione richiede un avviso di ricevimento valido e sottoscritto.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valenza probatoria dell'avviso di ricevimento privo di firma; la Corte ritiene che la paternità dell'atto non sia attribuibile senza sottoscrizione dell'agente postale.

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento previsto da questa norma è indicato come il solo documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario/consegnatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per escludere la sanatoria della nullità/inesistenza della notifica per raggiungimento dello scopo, poiché la cartella non risulta tempestivamente impugnata e non vi è prova della conoscenza effettiva del plico.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per contestare la sufficienza della prova documentale valorizzata dalla CTR; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione effettuata dalla segreteria può essere validamente eseguita tramite deposito quando il difensore non abbia comunicato il mutamento del domicilio eletto; non si applica meccanicamente la disciplina del processo civile sulle ricerche del nuovo recapito.
  • L'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta è il documento decisivo per provare non solo la consegna, ma anche la data e l'identità del consegnatario; se manca la sottoscrizione dell'agente postale, la notificazione è inesistente, non potendosi supplire con timbro, matricola o altri segni identificativi.
  • La mancanza di sottoscrizione dell'agente postale non integra un vizio meramente formale sanabile, perché viene meno l'elemento che consente di riferire la paternità dell'atto a un soggetto qualificato.
  • Quando la notificazione della cartella presupposta è inesistente per difetto dell'avviso di ricevimento, non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo se non risulta che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto nei termini utili per impugnarlo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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