Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un ente locale aveva proposto opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo di un fallimento. Il tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché ritenuta tardiva, assumendo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del curatore ex art. 97 l.fall. Il ricorrente ha censurato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall. in combinato disposto con gli artt. 83 e seguenti dei decreti-legge emanati per l’emergenza Covid-19, sostenendo che la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 dovesse operare anche nel suo caso e rendere tempestivo il ricorso depositato il 9 giugno 2020.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sospensione emergenziale dei termini processuali, prevista dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020 e prorogata dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020 fino all’11 maggio 2020, si applicava al termine per proporre l’opposizione, non risultando una dichiarazione giudiziale di urgenza del procedimento. Di conseguenza, il deposito dell’opposizione in data 9 giugno 2020 era tempestivo. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Sciacca in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 97 l.fall.
termine di trenta giorni dalla comunicazione del curatore
la decorrenza del termine per l’opposizione era collegata alla comunicazione del curatore, ma tale termine doveva essere coordinato con la sospensione emergenziale dei termini processuali.
art. 99 l.fall.
norma invocata per sostenere la disciplina dell’opposizione allo stato passivo e la tempestività del rimedio esperito.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali
la sospensione si applica in via generale ai termini processuali, salvo urgenza dichiarata; nel caso concreto ha sospeso il termine per proporre opposizione.
art. 36 d.l. n. 23/2020
Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020
ha prorogato la sospensione dei termini processuali emergenziale fino all’11 maggio 2020, con ripresa dal 12 maggio 2020.
art. 380-bis c.p.c.
proposta di definizione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- La sospensione straordinaria dei termini processuali introdotta per l’emergenza sanitaria opera anche sui termini per proporre opposizioni o impugnazioni in materia concorsuale, salvo che il procedimento sia stato specificamente dichiarato urgente.
- Quando un termine processuale cade o decorre in un periodo di sospensione normativa, la tempestività del rimedio va verificata tenendo conto della proroga della sospensione e della ripresa del decorso dal termine finale previsto dalla disciplina emergenziale.
- In assenza di una dichiarazione di urgenza del procedimento, il giudice non può escludere l’applicazione della sospensione generalizzata dei termini prevista dalla normativa Covid-19.
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