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Sentenza

Sentenza n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 816/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202407280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato una cartella di pagamento per intervenuta prescrizione del credito relativo a quote latte

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

L’azienda agricola aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2021, relativa a un prelievo supplementare per la campagna lattiera 2002/2003, deducendo, tra l’altro, la prescrizione del credito, nonché vizi relativi alla determinazione del prelievo, all’istruttoria, alla motivazione, alla notifica e alla decadenza dall’azione di riscossione. Nel giudizio di primo grado il TAR aveva ordinato ad AGEA e ADER di depositare una relazione documentata e gli atti comprovanti, in particolare, eventuali fatti interruttivi o sospensivi della prescrizione. Le amministrazioni non avevano adempiuto all’ordine istruttorio. Il TAR aveva quindi accolto il motivo di prescrizione e annullato la cartella. In appello, AGEA e ADER hanno sostenuto che la produzione documentale tardiva fosse ammissibile anche in secondo grado e hanno dedotto l’inammissibilità o tardività delle contestazioni riguardanti il merito della pretesa creditoria, richiamando precedenti giudizi sul prelievo e allegando un’intimazione del 2009 e una richiesta di rateizzazione. L’azienda appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto in subordine i motivi assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha affermato che, nei giudizi relativi alla riscossione delle quote latte, non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti quando la parte onerata della produzione sia rimasta inadempiente a uno specifico ordine istruttorio impartito dal giudice di primo grado. Il principio dispositivo, quale espressione della parità delle parti, impedisce che i poteri officiosi del giudice d’appello operino come ulteriore supplenza della parte rimasta inerte dopo il soccorso istruttorio già disposto in primo grado. Nel caso concreto, le amministrazioni non avevano chiesto l’ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e non avevano neppure depositato i documenti richiamati nell’appello; pertanto il Collegio non poteva valutarli né verificare l’eventuale interruzione della prescrizione. È stata inoltre dichiarata tardiva la riproposizione dei motivi assorbiti da parte dell’appellata, perché effettuata oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.a.; tale statuizione non ha inciso sull’esito, essendo l’appello comunque infondato. Le appellanti sono state condannate alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 c.p.a.

    Il principio dispositivo, da leggersi quale espressione del principio di parità delle parti

    Il principio dispositivo e la parità delle parti impediscono che i poteri officiosi del giudice d’appello suppliscano ulteriormente all’inerzia della parte che non abbia adempiuto a un ordine istruttorio impartito in primo grado.

  • art. 104 c.p.a.

    La produzione di nuove prove in appello deve essere specificamente richiesta e non può essere surrettiziamente realizzata mediante il semplice richiamo a documenti non depositati, soprattutto quando la parte sia già rimasta inerte in primo grado.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi riproposti, ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a., devono essere riproposti entro 60 giorni dalla notifica dell’appello, tramite memoria, pena la rinuncia implicita

    La parte appellata deve riproporre i motivi assorbiti entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello; la riproposizione tardiva comporta rinuncia implicita ai motivi.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado impartisce alla parte onerata uno specifico ordine istruttorio per acquisire documenti decisivi, l’inottemperanza all’ordine impedisce, di regola, la produzione e la valutazione di quei nuovi documenti in appello.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice d’appello non possono trasformarsi in un’ulteriore supplenza rispetto alla parte rimasta inerte in primo grado, poiché ciò altererebbe la parità delle parti e la fisiologica distinzione tra giudizio di primo grado e giudizio d’appello.
  • La parte che intenda introdurre nuove prove in appello deve chiederne l’ammissione secondo l’art. 104 c.p.a.; il mero richiamo a documenti non depositati non consente al giudice di valutarli.
  • I motivi assorbiti devono essere riproposti dalla parte appellata entro sessanta giorni dalla notificazione dell’appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; la riproposizione oltre tale termine comporta rinuncia implicita.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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