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Sentenza

Sentenza n. 368/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento: - dell’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 05.09.2024 resa dall’Ufficio Paesaggio – Settori Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Otranto, avente ad oggetto “PROGETTO: Adeguamento tecnologico degli impianti di telecomunicazioni esistenti dei gestori Wind Tre, Vodafone e installazione di nuovo impianto Iliad per telefonia mobile e sostituzione dell’infrastruttura esistente di proprietà CELLNEX - Via Porto Santo Stefano n. 1 (Fg. 22 p.lla 938)”, nella parte in cui è stata subordinata alla “condizione che la stessa mantenga invariate le attuali caratteristiche di amovibilità (carrato) e che le nuove antenne non superino l’altezza totale dell’attuale infrastruttura, nel rispetto di quanto originariamente assentito”; - nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202401461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale subordinata al mantenimento dell'impianto esistente con caratteristiche di amovibilità (carrato) e al divieto di superare l'altezza dell'infrastruttura originaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore infrastruttura)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'autorizzazione paesaggistica nella parte in cui subordinava l'intervento di adeguamento tecnologico degli impianti di telecomunicazioni, comprendente l'installazione di nuove antenne e la sostituzione di quelle esistenti, al mantenimento dell'infrastruttura carrata esistente e dell'altezza originaria. Ha dedotto la manifesta inattendibilità, irragionevolezza e erroneità tecnica della prescrizione, sostenendo che l'aggiunta delle nuove apparecchiature avrebbe reso l'impianto instabile e incompatibile con le esigenze di sicurezza strutturale. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una precedente autorizzazione del 2022, richiamata per relationem. Nel processo, Wind Tre ha spiegato un intervento litisconsortile ritenuto ammissibile, mentre Vodafone ha proposto un analogo intervento oltre il termine decadenziale ed è stata estromessa. Wind Tre ha inoltre dedotto la formazione del silenzio-assenso, questione assorbita. Il Comune ha contestato anche il merito della censura.

La decisione

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile l'intervento di Vodafone, ritenendo che la società fosse cointeressata e titolare di un interesse legittimo direttamente inciso dall'atto; l'intervento litisconsortile avrebbe quindi dovuto essere proposto entro il termine per impugnare autonomamente il provvedimento. L'intervento di Wind Tre è stato invece dichiarato ammissibile, poiché la piena conoscenza dell'atto risultava acquisita, in assenza di contestazione specifica del Comune, con la notifica del ricorso principale. È stata respinta l'eccezione comunale di inammissibilità per mancata impugnazione dell'autorizzazione del 2022: l'atto impugnato non era meramente confermativo, poiché riguardava un progetto e un'istanza diversi, era stato preceduto da una nuova istruttoria e da nuovi pareri, nonostante il richiamo per relationem del precedente parere. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella valutazione paesaggistica, ma ha ritenuto sindacabile la prescrizione perché manifestamente irragionevole e fondata su un errore tecnico. La verificazione ha accertato che le nuove antenne e i moduli 5G avrebbero incrementato significativamente superfici esposte al vento, carichi verticali e sollecitazioni sulla struttura; la piattaforma carrata, concepita per la configurazione originaria e soggetta a specifici requisiti di omologazione, non era idonea a sopportare le modifiche e presentava condizioni di degrado tali da determinare un rilevante rischio strutturale. È stata quindi annullata in parte qua l'autorizzazione, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione, pari a euro 845,92, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova

    L'intervento litisconsortile è ammissibile solo se il cointeressato non è decaduto dalla possibilità di proporre autonomamente l'azione; l'intervento non può eludere i termini di impugnazione.

  • art. 29 c.p.a.

    Il soggetto cointeressato, titolare di un interesse legittimo direttamente inciso dall'atto, deve proporre l'intervento litisconsortile entro il termine decadenziale previsto per l'impugnazione autonoma.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La piena conoscenza del provvedimento può decorrere dalla notificazione del ricorso principale quando il controinteressato non dimostri di averne avuto conoscenza in un momento anteriore.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere ritenuti provati.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio questioni sulle quali intende fondare la decisione e di assegnare alle parti un termine per dedurre.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la regola sull'ordine di esame delle questioni.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Le questioni pregiudiziali di rito e quelle preliminari di merito sono esaminate prima del merito della controversia.

Massime di principio

  • L'intervento litisconsortile nel processo amministrativo, poiché consente al cointeressato di far valere una posizione giuridica identica o direttamente concorrente con quella del ricorrente, è ammissibile soltanto se l'interveniente non è decaduto dal termine per proporre autonomamente l'impugnazione; non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali.
  • L'intervento adesivo dipendente, fondato su una posizione di fatto collegata o dipendente da quella dedotta nel ricorso principale, può essere proposto anche dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, ma non consente la proposizione di autonomi motivi di ricorso.
  • Un provvedimento successivo non è meramente confermativo quando riguarda un progetto o un'istanza diversi ed è stato preceduto da una nuova istruttoria e da una nuova ponderazione degli interessi; il richiamo per relationem a un precedente parere non esclude, di per sé, l'autonoma impugnabilità del nuovo provvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche paesaggistiche non può sostituire la valutazione dell'amministrazione con una diversa opinione tecnica, ma può condurre all'annullamento quando la prescrizione sia manifestamente irragionevole, incoerente o fondata su un errore tecnico verificabile.
  • È illegittima, per irragionevolezza ed errore tecnico, la prescrizione che imponga di mantenere una struttura carrata nella configurazione originaria per sostenere nuove apparecchiature e antenne quando l'incremento dei carichi, delle superfici esposte al vento e delle sollecitazioni renda la struttura inidonea o rischiosa secondo le risultanze tecniche acquisite.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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