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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8164/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza ex art. 444 c.p.p. del 07/07/2023 per nullita ai sensi dell'art. 99 c.p. sostenendo che, pur essendo nell'accordo tra le parti prevista la "esclusione della contestata recidiva" (perche fondata su precedente condanna dalla quale era intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale), il giudice aveva invece dichiarato in sentenza l'esclusione solo dell'aumento sanzionatorio, implicando quindi un riconoscimento implicito della recidiva e determinando difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la pronuncia.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile nel perimetro di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e fondato. Dall'esame degli atti e della motivazione e dalla formulazione chiara della richiesta risulta che l'accordo prevedeva l'esclusione della recidiva; la sentenza impugnata, limitandosi a escludere l'aumento sanzionatorio, ha implicitamente riconosciuto i presupposti della recidiva senza motivare la sua esclusione. La sentenza di patteggiamento è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Catania, ufficio G.I.P.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla forma di giudizio del patteggiamento che ha originato la sentenza impugnata; la Corte valuta la correlazione fra la richiesta concordata e la sentenza resa in applicazione di tale procedimento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento a vizi attinenti alla volonta dell'imputato, alla correlazione richiesta/sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalita della pena; la Corte conferma che la censura dedotta (difetto di correlazione) rientra tra i motivi ammessi.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma generale sulla cassazione; richiamata per contestualizzare la deroga introdotta dall'art. 448 comma 2-bis.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva come circostanza aggravante; la questione centrale concerne la corretta valutazione della sussistenza della recidiva quando la precedente condanna ha subito declaratoria di estinzione degli effetti penali.

  • art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti

    Norma del fatto-reato (detenzione di cocaina) per cui era stata pronunciata la pena nel patteggiamento; citata per descrivere l'imputazione originaria.

  • art. 47, comma 12, ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione all'affidamento in prova al servizio sociale: la Corte prende atto che l'esito positivo di tale misura aveva determinato la declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali della precedente condanna, fatto che nel caso concreto veniva fatto valere per escludere la recidiva.

  • art. 172, comma 7, cod. pen.

    Citato a titolo di giurisprudenza comparata sul tema dell'estinzione della pena per decorso del tempo e sui limiti del sindacato successivo da parte del giudice dell'esecuzione; serve a richiamare l'orientamento secondo cui accertamenti positivi compiuti in sede di cognizione non possono essere sindacati dall'esecuzione.

Massime di principio

  • Se nel patteggiamento le parti concordano espressamente l'esclusione di una circostanza aggravante (es. recidiva), il giudice deve recepirla o motivare esplicitamente il motivo del rifiuto; non è corretto riconoscere implicitamente la circostanza e limitarsi ad escluderne solo gli effetti sanzionatori.
  • Avverso sentenze di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Quando la recidiva si fonda su una precedente condanna dalla quale è intervenuta declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali (per esito positivo di misure alternative come l'affidamento in prova), quella precedente condanna non può normalmente essere usata per fondare la recidiva salvo che il giudice non dia adeguata e motivata prova contraria.
  • Errori di trascrizione o di rappresentazione dell'accordo nella motivazione della sentenza (per esempio riportando 'esclusione dell'aumento sanzionatorio' anziche 'esclusione della recidiva') possono determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti al giudice che ha originariamente pronunciato il patteggiamento.
  • In fase di redazione degli accordi di patteggiamento e nella produzione di documenti probatori (casellario, certificati di estinzione) è importante la massima chiarezza formale per evitare interpretazioni difformi del contenuto concordato.

Testo integrale

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