Sentenza n. 813/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali delle sezioni elettorali e dell'Ufficio Centrale relativi al primo turno delle elezioni comunali, nonché verbale di comunicazione dei candidati ammessi al ballottaggio, con richiesta di riconteggio e di proclamazione del ricorrente sindaco.
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato sindaco ammesso al ballottaggio ha contestato i risultati del primo turno delle elezioni comunali, impugnando i verbali delle sezioni elettorali, i verbali dell'Ufficio Centrale e l'individuazione dei due candidati ammessi al ballottaggio. Ha chiesto il riconteggio delle schede, la correzione dei risultati elettorali, delle cifre delle liste e dei candidati consiglieri, nonché la propria proclamazione a sindaco e l'attribuzione del premio di maggioranza. Nel corso del giudizio si sono costituiti il candidato controinteressato e la Prefettura; sono intervenuti ad adiuvandum un candidato sindaco escluso dal ballottaggio e un delegato di lista. Dopo la celebrazione del ballottaggio, il ricorrente non ha impugnato il verbale finale di proclamazione degli eletti, né ha chiesto il rinvio per proporre motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione della Prefettura, ritenendo che la legittimazione passiva nei giudizi relativi ai risultati elettorali spetti all'amministrazione cui sono imputabili i risultati della consultazione, e non agli organi statali o agli uffici elettorali che abbiano svolto funzioni nel procedimento. Ha inoltre preso atto della sopravvenuta carenza di interesse degli intervenienti, conseguente alla celebrazione del ballottaggio. Quanto al ricorrente, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: ai sensi dell'art. 130 c.p.a., gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi devono essere impugnati soltanto alla conclusione del procedimento, insieme all'atto di proclamazione degli eletti. Il ballottaggio è un atto interno di un procedimento elettorale articolato in due turni e il procedimento si conclude con la proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti. Poiché il ricorrente non ha impugnato la proclamazione finale, che peraltro lo aveva proclamato sindaco, non residuava un interesse concreto alla decisione sulle contestazioni relative al primo turno. Il rito ex art. 129 c.p.a. è stato ritenuto inapplicabile, essendo riservato agli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per soccombenza virtuale, in ragione della palese inammissibilità delle modalità di impugnazione, nella misura di 1.000 euro a favore della Prefettura e di 1.000 euro a favore del controinteressato; le spese sono state compensate nei confronti degli intervenienti.
Norme richiamate
art. 130 c.p.a.
contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti
Le contestazioni relative agli atti del procedimento elettorale successivi ai comizi devono essere proposte, con il rito elettorale, soltanto al termine del procedimento e insieme all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti.
art. 129 c.p.a.
Tali atti sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati
Il rito accelerato riguarda esclusivamente gli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio, non gli atti relativi all'esito del primo turno o all'ammissione al ballottaggio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000
Richiamato dal ricorrente ai fini della richiesta di attribuzione del premio di maggioranza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale relativo alle elezioni comunali, il ballottaggio costituisce un atto interno di un procedimento articolato in due turni, che si conclude soltanto con la proclamazione del sindaco e dei consiglieri eletti.
- Le contestazioni contro i risultati del primo turno e contro l'individuazione dei candidati ammessi al ballottaggio devono essere proposte, ai sensi dell'art. 130 c.p.a., soltanto unitamente all'impugnazione dell'atto finale di proclamazione degli eletti; la mancata impugnazione di tale atto determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle contestazioni anteriori.
- Il rito di cui all'art. 129 c.p.a. è riservato agli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio e non è utilizzabile per impugnare l'esito del primo turno o gli atti che individuano i candidati ammessi al ballottaggio.
- Nei giudizi di annullamento dei verbali di proclamazione degli eletti e delle operazioni di ripartizione dei seggi, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione cui sono giuridicamente imputabili i risultati della consultazione, non agli organi o uffici elettorali destinati a cessare dopo la proclamazione.
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