Sentenza n. 1084/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione di esclusione dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione del Patrimonio, inviata sul portale EmPulia in data 6.11.2025 (registro comunicazione n. PE385336-25 - registro di sistema n. PE096384-24), dalla gara avente ad oggetto “Procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi degli articoli 14 e 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione del materiale per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto (CIG: B13C447121)”, del bando di gara pubblicato in GU S: 74/2024, del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto, della delibera del D.G. a contrattare n. 867/2023, del provvedimento di nomina della commissione, nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'operato della Stazione appaltante in relazione alla mancata pubblicazione dei verbali di gara e per il risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di esclusione dalla gara per il mancato superamento della soglia di sbarramento dell’offerta tecnica, nonché atti di gara e condotte relative alla mancata pubblicazione di verbali e curricula della commissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di logistica dei magazzini e movimentazione dei materiali dell’ASL Taranto. L’esclusione è stata disposta perché l’offerta tecnica aveva ottenuto 39,6 punti, inferiori alla soglia di sbarramento di 52 punti prevista dal disciplinare; anche l’altro concorrente era stato escluso e la gara era stata dichiarata deserta. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del punto 9.2 del disciplinare e l’illegittimità della valutazione della commissione per irragionevolezza, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che il consorzio gestiva già il servizio da quasi dieci anni, che l’offerta tecnica era articolata in 26 pagine e che il punteggio, in particolare quello di 11,10 su 40 per il criterio relativo ai processi di esecuzione del servizio, non fosse adeguatamente motivato. In via subordinata è stata dedotta l’illegittimità originaria della lex specialis per la mancata previsione dei criteri ambientali minimi e di elementi premiali per la parità di genere, in violazione degli artt. 57, comma 2, 83 e 108 del d.lgs. 36/2023 e del decreto ministeriale 17 giugno 2021. È stata inoltre contestata la durata delle operazioni di gara, protrattesi oltre il termine di validità delle offerte, con deduzione di violazione dell’art. 17 e dell’Allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e di responsabilità precontrattuale. Le ricorrenti hanno prospettato anche un uso distorto della gara, asseritamente indetta per consentire all’amministrazione di completare le valutazioni sull’eventuale affidamento in house del servizio e di mantenere la gestione in proroga. Infine, hanno dedotto la violazione degli obblighi di trasparenza per la mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali di gara, formulando anche istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., e hanno chiesto il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato che il disciplinare prevedeva tre criteri di valutazione, con sub-criteri specifici per il criterio relativo ai processi di esecuzione del servizio, nonché una griglia analitica di coefficienti e giudizi sintetici da 0 a 1. In presenza di criteri chiari, articolati e sufficientemente dettagliati, il punteggio numerico costituisce motivazione adeguata della valutazione dell’offerta. Le contestazioni delle ricorrenti miravano sostanzialmente a sovrapporre la propria valutazione a quella della commissione e non evidenziavano manifesta illogicità o irragionevolezza; la valutazione dell’offerta tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile solo in presenza di errori manifesti o illogicità evidenti. La pregressa gestione del servizio e il numero di pagine dell’offerta non sono stati ritenuti elementi direttamente rilevanti per dimostrare l’irragionevolezza dei punteggi assegnati. Le censure sulla mancata previsione dei criteri ambientali minimi e dei criteri premiali per la parità di genere sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse strumentale: il concorrente legittimamente escluso non può chiedere la riedizione della gara, non essendo più parte sostanziale della procedura, salvo che la sua partecipazione valida gli consenta di contestare atti di gara illegittimi incidenti sulla graduatoria. Sono state ritenute infondate anche le doglianze relative alla durata della procedura e alla mancata pubblicazione dei curricula dei commissari e dei verbali, poiché tali violazioni non hanno inciso sull’esito finale né sulla legittimità dell’esclusione, determinata dal mancato superamento della soglia di sbarramento. È stata respinta la domanda risarcitoria, non essendo configurabile una condotta colpevole della stazione appaltante; la gara deserta è dipesa dal mancato superamento della soglia da parte di entrambe le concorrenti, mentre i tempi della procedura sono stati ricondotti alla complessità delle operazioni, al soccorso istruttorio e agli approfondimenti sulle offerte. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di € 3.000,00, oltre accessori, in favore dell’ASL Taranto.
Norme richiamate
artt. 14 e 71 d.lgs. 36/2023
Disciplinano, secondo quanto riportato nella sentenza, la procedura aperta telematica di rilievo comunitario oggetto della gara.
art. 9.2 del disciplinare di gara
Prevede i criteri e i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, compresa la soglia di sbarramento; la disciplina è stata ritenuta sufficientemente dettagliata.
art. 9.3 del disciplinare di gara
“L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente: i Criteri di valutazione sono “discrezionali” ed il punteggio verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ognuno dei criteri di valutazione, mediante la formulazione di un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 [...]”.
La griglia di coefficienti e giudizi sintetici, progressiva e analitica, rende il punteggio numerico idoneo a motivare la valutazione dell’offerta.
artt. 57, comma 2, 83 e 108 d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati dalle ricorrenti in relazione alla mancata previsione dei criteri ambientali minimi e di elementi premiali per la parità di genere; le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse strumentale, essendo legittima l’esclusione.
D.M. Transizione Ecologica 17 giugno 2021
È stato richiamato con riguardo ai criteri ambientali minimi; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.
art. 17 e Allegato I.3 d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati in relazione alla durata delle operazioni di gara e alla validità delle offerte; il TAR ha ritenuto infondate le doglianze e non incidenti sulla decisione di esclusione.
artt. 28, 35 e 36 d.lgs. 36/2023
Sono stati richiamati per gli obblighi di trasparenza e di accesso agli atti; la mancata pubblicazione di curricula e verbali è stata ritenuta non invalidante rispetto all’esclusione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per l’istanza connessa alla mancata pubblicazione e ostensione degli atti di gara, senza che ne derivasse l’accoglimento di una domanda accessoria.
art. 120 c.p.a.
È stato richiamato quale rito applicabile alla controversia in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito all’offerta tecnica è sufficiente a motivare la valutazione quando la lex specialis stabilisce criteri, sub-criteri e parametri di giudizio chiari, articolati e adeguatamente dettagliati.
- La valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e non è sindacabile dal giudice amministrativo per il solo dissenso del concorrente, ma soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errori evidenti.
- La pregressa esperienza del concorrente nella gestione del servizio e la maggiore ampiezza dell’offerta tecnica non dimostrano, di per sé, l’irragionevolezza del punteggio attribuito, se non sono accompagnate dall’individuazione di specifici errori o incongruenze nella valutazione dei contenuti dell’offerta.
- Il concorrente definitivamente escluso per una ragione legittima non conserva un interesse strumentale alla riedizione della gara e non può contestare autonomamente l’illegittimità della lex specialis per ottenere la ripetizione della procedura.
- La violazione di obblighi di pubblicazione o la durata eccessiva delle operazioni di gara non comportano l’illegittimità dell’esclusione quando non risulti un’incidenza concreta sul contenuto della valutazione, sul mancato superamento della soglia di sbarramento o sull’esito della procedura.
- La domanda risarcitoria proposta contro la stazione appaltante richiede l’illegittimità dell’azione amministrativa e una condotta colpevole causalmente produttiva del danno; non è configurabile responsabilità quando l’esclusione è legittima e la durata della procedura è giustificata dalla complessità delle operazioni di gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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