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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34867/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2026, che, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Nola del 26 novembre 2025, aveva rideterminato le pene per i reati contestati, confermando nel resto. Due imputati avevano concordato in appello la rideterminazione della pena. Il primo ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, carenza di motivazione. Il secondo ha denunciato l’omessa motivazione sulla propria partecipazione concorsuale alla rapina; la conferma dell’aggravante del nesso teleologico per le lesioni; la mancata valorizzazione della minima partecipazione nella dosimetria della pena; e vizi nell’affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie e danneggiamento. Il terzo ricorrente ha contestato, per violazione di legge e vizio di motivazione, la ritenuta carenza d’interesse a ottenere una decisione sull’attenuante del risarcimento del danno e l’asserita fungibilità di tale attenuante con le attenuanti generiche, invocando inoltre la collaborazione e l’incensuratezza. La Corte ha rilevato che i primi due ricorsi investivano questioni non più devolute dopo il concordato e la rinuncia ai motivi; quanto al terzo, ha osservato che l’imputato aveva rinunciato ai motivi diversi dalla pena, che tale rinuncia comprendeva la richiesta di attenuanti e che non era stata specificamente richiesta in appello la concessione delle attenuanti generiche. Ha inoltre rilevato che la riduzione della pena nella misura massima di legge eliminava ogni concreto interesse a una pronuncia sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure dei primi due imputati perché, in seguito al concordato in appello e alla rinuncia ai motivi, non potevano essere riproposte questioni relative alla responsabilità, alle circostanze e alla determinazione della pena, salvo che la sanzione fosse illegale; le doglianze erano inoltre formulate in termini aspecifici. Ha dichiarato inammissibili anche le censure del terzo imputato: la rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio comprendeva la richiesta di attenuanti, e la domanda di attenuanti generiche non era stata specificamente proposta in appello. In ogni caso, la riduzione della pena nella misura massima di legge e l’assenza di ulteriori ragioni premiali, oltre al bonifico al danneggiato, escludevano un interesse attuale e concreto alla decisione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    Nel concordato in appello, le questioni concernenti la responsabilità concorsuale non sono riesaminabili in cassazione quando ricadono tra i motivi rinunciati.

  • art. 628 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    La qualificazione giuridica e gli elementi incidenti sul calcolo della pena, accettati con la richiesta di concordato, non possono essere contestati in cassazione al di fuori dei limiti residui della cognizione.

  • art. 337 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    Le contestazioni sull’affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili se riguardano motivi rinunciati nell’ambito del concordato in appello.

  • art. 582 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    Le contestazioni sull’affermazione di responsabilità per lesioni, quando comprese nei motivi rinunciati, non possono essere riproposte in cassazione.

  • art. 635 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    Le contestazioni sull’affermazione di responsabilità per danneggiamento non sono esaminabili se comprese nei motivi rinunciati con il concordato.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    La sussistenza di circostanze, inclusa l’aggravante contestata, non può essere rimessa in discussione in cassazione se la relativa doglianza è stata rinunciata con il concordato.

  • art. 576, n. 1, c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    La doglianza relativa all’aggravante per nesso teleologico è preclusa quando ricade tra i motivi rinunciati in sede di concordato.

  • art. 585 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    La contestazione sull’aggravante delle lesioni non è riesaminabile in cassazione se la relativa questione è stata abbandonata nel concordato.

  • art. 69 c.p.

    In tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01), a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

    La richiesta di rivalutare il bilanciamento delle circostanze è inammissibile se la questione è stata rinunciata in appello.

  • art. 114 c.p.

    Secondo la concorde esegesi di legittimità, la rinuncia in sede di concordato in appello a tutti i motivi diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio include anche la richiesta di applicazione di circostanze attenuanti, posto che la statuizione in ordine a tale istanza, pur incidendo sulla determinazione della pena, costituisce un punto autonomo della decisione, le cui ripercussioni sanzionatorie non integrano una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr. Sez. 7, Ord. n. 34952 del 21/10/2025, Izzo, Rv. 288786-01, in tema di attenuante ex art. 114 cod. pen.; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093-01, in tema di attenuanti generiche; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696-01).

    La rinuncia ai motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio comprende anche la richiesta di applicazione di attenuanti: il loro effetto sulla pena è riflesso e non crea una connessione tecnica che mantenga autonomamente devoluta la questione.

  • art. 62, n. 6, c.p.

    In ogni caso, la Corte partenopea, nella pienezza della giurisdizione di merito, non ha rinvenuto ulteriori ragioni premiali, oltre al bonifico in favore del danneggiato, rilevanti ex art. 62-bis cod. pen., di modo che la riduzione per l’intero terzo di legge porrebbe in concreto l’imputato in posizione analoga all’accoglimento del motivo di gravame.

    La Corte ha valutato il bonifico al danneggiato nel contesto della richiesta premiale, ma ha ritenuto che la riduzione massima della pena rendesse privo di interesse concreto un ulteriore intervento; non ha accolto una distinta censura sull’attenuante del risarcimento.

  • art. 62-bis c.p.

    La soluzione è corretta, considerando che il terzo motivo di appello si limitava a richiedere, oltre al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, solo una riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali «in base ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dall’art. 133 cod. pen.», senza alcuna specifica sollecitazione a concedere le circostanze attenuanti generiche (e, pertanto, le contestazioni sul punto risultano precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e che la riduzione nel massimo di legge nei termini suaccennati esaurisce ogni possibile effetto pregiudizievole suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, con quanto ne consegue a livello di carenza di un interesse attuale e concreto.

    La richiesta di attenuanti generiche deve essere specificamente formulata nei motivi di appello; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. In ogni caso, se la pena è già stata ridotta nella misura massima di legge e non residua un pregiudizio concreto eliminabile, manca l’interesse attuale all’impugnazione.

  • art. 133 c.p.

    La soluzione è corretta, considerando che il terzo motivo di appello si limitava a richiedere, oltre al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, solo una riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali «in base ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dall’art. 133 cod. pen.», senza alcuna specifica sollecitazione a concedere le circostanze attenuanti generiche (e, pertanto, le contestazioni sul punto risultano precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e che la riduzione nel massimo di legge nei termini suaccennati esaurisce ogni possibile effetto pregiudizievole suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, con quanto ne consegue a livello di carenza di un interesse attuale e concreto.

    Il richiamo ai criteri di commisurazione della pena non equivale a una specifica richiesta di attenuanti generiche; la riduzione già accordata nella misura massima può inoltre escludere un interesse concreto a ulteriori modifiche della pena.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La soluzione è corretta, considerando che il terzo motivo di appello si limitava a richiedere, oltre al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, solo una riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali «in base ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dall’art. 133 cod. pen.», senza alcuna specifica sollecitazione a concedere le circostanze attenuanti generiche (e, pertanto, le contestazioni sul punto risultano precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e che la riduzione nel massimo di legge nei termini suaccennati esaurisce ogni possibile effetto pregiudizievole suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, con quanto ne consegue a livello di carenza di un interesse attuale e concreto.

    Il testo non formula una regola autonoma sull’obbligo di motivazione ai sensi di questa disposizione; la Corte rileva, nella fattispecie, la mancanza di una specifica richiesta di attenuanti generiche e di un interesse concreto.

  • art. 546 c.p.p.

    Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).

    La rinuncia ai motivi di appello circoscrive la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, impedendo di sottoporre nuovamente le questioni abbandonate.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La soluzione è corretta, considerando che il terzo motivo di appello si limitava a richiedere, oltre al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno, solo una riduzione della sanzione, da contenersi nei minimi edittali «in base ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dall’art. 133 cod. pen.», senza alcuna specifica sollecitazione a concedere le circostanze attenuanti generiche (e, pertanto, le contestazioni sul punto risultano precluse, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e che la riduzione nel massimo di legge nei termini suaccennati esaurisce ogni possibile effetto pregiudizievole suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata, con quanto ne consegue a livello di carenza di un interesse attuale e concreto.

    Le questioni non specificamente dedotte con i motivi di appello sono precluse e non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma è indicata quale base della trattazione scritta del procedimento; la decisione non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    In assenza di una rituale richiesta di trattazione orale, il procedimento si svolge con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente tenendo conto dei profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate; non sono quindi riproponibili in cassazione le doglianze su responsabilità, qualificazione del fatto, circostanze o determinazione della pena, salvo che il vizio della pena si traduca nella sua illegalità.
  • La rinuncia in appello a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio comprende anche le istanze di applicazione di circostanze attenuanti: la loro incidenza sulla pena costituisce un effetto riflesso e non mantiene autonomamente devoluta la questione.
  • La richiesta di attenuanti generiche deve essere specificamente formulata nei motivi di appello; il mero richiamo ai criteri di commisurazione della pena non è sufficiente a devolvere tale questione.
  • L’interesse a impugnare deve essere attuale e concreto: può mancare quando la pena sia già stata ridotta nella misura massima di legge e l’ulteriore decisione richiesta non possa eliminare un pregiudizio residuo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penale

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