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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27706/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 485 c.p. (dichiarazione di false generalità). Il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che il fatto era marginale e che non è stato adeguatamente valutato il parametro dell'abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità. La motivazione si fonda sui principi delle Sezioni Unite (Tushaj) secondo cui l'applicabilità dell'art. 131-bis richiede una valutazione complessiva e concreta delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo; i criteri previsti sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e la presenza di reiterazione della medesima condotta ha legittimamente portato a negare la tenuità del fatto. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile una valutazione implicita della mancanza dei presupposti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 485 cod. pen.

    Norma incriminatrice centrale del procedimento: false generalità fornite durante un controllo di polizia. La statuizione di condanna è basata sul riconoscimento della conformità al tipo del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte sottolinea che per riconoscerla occorre una valutazione complessiva delle modalita della condotta e dell'esiguità del danno/pericolo; i criteri sono cumulativi per il riconoscimento e alternativi per il diniego (la valutazione negativa anche di un solo criterio preclude l'applicazione).

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena e alla valutazione dell'entità del danno o del pericolo quali parametri utili anche nell'accertamento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis.

  • Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Principio interpretativo che richiede la valutazione della tenuità in base alla concreta manifestazione del reato (fatto storico), considerando modalità della condotta e componente soggettiva; non esiste una classificazione archetipa di tenuità ma occorre esaminare la fattispecie nella sua concretezza.

  • Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017

    Conferma che i criteri del primo comma dell'art. 131-bis sono valutati cumulativamente per il riconoscimento della causa di non punibilità.

  • Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018

    Richiama l'interpretazione consolidata sulla natura cumulativa dei criteri per la causa di non punibilità e la necessità di un giudizio complessivo.

  • Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018

    Ulteriore conferma sul regime interpretativo dell'art. 131-bis e sulla valutazione delle modalita della condotta.

  • Sez. 5 n. 24780 del 08/03/2017

    Principio secondo cui l'assenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità può essere rilevata anche con motivazione implicita.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) occorre dimostrare positivamente tutti i criteri richiesti: modalita della condotta e esiguità del danno o del pericolo; la valutazione è complessiva e concreta.
  • La presenza di reiterazione o condotte analoghe pregresse è un elemento che indica non occasionalità e può escludere la tenuità del fatto.
  • I giudici possono fondare il diniego della causa di non punibilità anche con motivazione implicita purché risulti plausibile la valutazione di merito; non è sempre necessario uno sviluppo argomentativo dettagliato su ogni punto.
  • Nel contestare l'applicabilità dell'art. 131-bis è strategico documentare l'assenza di precedenti simili, dimostrare l'esiguità del danno/pericolo e illustrare le modalita contestuali che rendono il fatto casuale e non ripetuto.
  • La valutazione si concentra sul fatto storico (la concreta manifestazione) e sulla componente soggettiva: non basta la mera conformità al tipo, è decisiva l'entità del disvalore complessivo.

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