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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2022 del 21/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

FERRARA impugnava la sentenza che lo aveva condannato per ricettazione (art. 648 c.p., ipotesi attenuata) relativa a un telefono rubato denunciato il 10/10/2014. I motivi di ricorso principali erano: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza la presenza del difensore, poiché al momento sussistevano indizi di reità desunti dai tabulati telefonici (violazione art. 63 c.p.p.); 2) motivazione illogica della Corte d'appello che, pur escludendo l'incidenza delle dichiarazioni rese senza difensore, le avrebbe in realtà riprese e usate in contrasto con le dichiarazioni rese in dibattimento; 3) errore nella qualificazione giuridica della fattispecie (sostiene che si tratti di furto e non di ricettazione); 4) diniego ingiustificato delle attenuanti generiche e della sospensione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, pur rilevando passaggi motivazionali confusi circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria senza difensore, tale confusione non invalidava l'insieme delle ragioni di condanna. Era infatti chiaro che l'imputato aveva ammesso l'impossessamento del telefono e i tabulati telefonici confermavano l'uso del dispositivo con la sua SIM, elementi idonei a provare l'illecita acquisizione. La Corte territoriale ha altresì motivato adeguatamente la qualificazione come ricettazione, valutando il tempo intercorso e la non verosimiglianza della versione fornita dall'imputato. Le censure sul mancato riconoscimento delle generiche e della sospensione della pena sono state giudicate aspecifiche e infondate, alla luce dei precedenti penali dell'interessato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    co. 2 (ipotesi attenuata)

    La condotta contestata è stata qualificata come ricettazione nell'ipotesi attenuata; la Corte ha ritenuto sussistente la ricettazione sulla base del possesso, dell'uso del telefono e delle incongruenze nella versione dell'imputato

  • art. 63 c.p.p.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in assenza del difensore quando vi sia già stato un atto che rende evidente lo status di indagato: la questione nel caso ha riguardato il punto temporale in cui gli 'indizi di reità' erano manifesti; comunque la Corte ha ritenuto sufficiente altro materiale probatorio indipendente

  • art. 606 co. 1 cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso in cassazione; qui invocata per vizio di motivazione (lett. e) e per deduzioni relative alla valutazione della prova (lett. c))

  • art. 616 c.p.p.

    Autorizza la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o formulato con colpa; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000

  • art. 23 co. 8 DL n. 137/2020

    Richiamato per spiegare che il giudizio è stato trattato con contraddittorio scritto in base alle disposizioni emergenziali/temporanee previste dal decreto

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per ricorsi infondati

Massime di principio

  • La inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in assenza del difensore va valutata rispetto al momento in cui si sono manifestati gli indizi di reità: se tali indizi non erano ancora evidenti al momento della verbalizzazione, le dichiarazioni possono essere utilizzate; altrimenti sono inutilizzabili.
  • Anche se alcune prove patiscono vizi di utilizzabilità o passaggi motivazionali sono confusi, la condanna può reggersi su elementi di prova indipendenti e congrui (es. ammissioni davanti al GUP, tabulati telefonici che provano l'uso del bene con la SIM dell'imputato).
  • La distinzione tra furto e ricettazione dipende dal tempo intercorso tra il furto e l'acquisizione/uso da parte dell'imputato, nonché dalla verosimiglianza delle sue dichiarazioni riguardo all'origine del bene: uso continuativo o comportamento compatibile con l'occorrenza di illecito successivo tende a configurare la ricettazione.
  • I censure generiche o aspecifiche (soprattutto su riconoscimento di attenuanti generiche o sospensione della pena) sono destinate a fallire: in sede di cassazione occorre indicare chiaramente i vizi motivazionali o giuridici specifici che avrebbero dovuto portare al diverso apprezzamento.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di ammenda e spese quando il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato e vi siano profili di colpa nella sua presentazione (art. 616 c.p.p.).

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