Sentenza n. 15250/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito pubblicata in data 19.02.2026 relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - CODICE 02, bandito dal Ministero della Giustizia in data 30.07.2025”, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 7 del bando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, pubblicata il 19 febbraio 2026, nella parte in cui non riconosceva il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato presso l’Ufficio per il processo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso bandito il 30 luglio 2025 per il reclutamento di 2.600 unità nell’Area assistenti del Ministero della Giustizia, ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 19 febbraio 2026 perché non le attribuiva il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 7 del bando in relazione al servizio prestato presso l’Ufficio per il processo. Ha chiesto il riconoscimento dei benefici connessi a tale servizio, compresa la relativa riserva. Le amministrazioni resistenti hanno concluso per il rigetto.
La decisione
Nel corso del giudizio, con ordinanza cautelare n. 2679/2026, il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris e ordinato la revisione del punteggio, con riconoscimento dell’incremento per il servizio presso l’Ufficio per il processo e della riserva associata. Successivamente il Ministero, in sede di pubblicazione della graduatoria finale, ha attribuito alla ricorrente il punteggio spettante e la riserva senza apporvi condizioni, non limitandosi a eseguire la misura cautelare. Il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’assetto sopravvenuto ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato. Applicando la soccombenza virtuale, ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, a rifondere le spese, liquidate in € 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando un successivo comportamento o provvedimento dell’amministrazione soddisfa l’interesse azionato, modificando in modo satisfattivo l’assetto del rapporto controverso.
- Quando la controversia cessa per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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