Cassazione Civile, Ordinanza n. 11965/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte dell'ente previdenziale, di somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione ASpI per il periodo 6 febbraio 2014 - 9 aprile 2015, ritenute indebite perché l'assicurato aveva già maturato, sin dal 9 maggio 2010, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità. Nei gradi di merito era stata accolta la domanda dell'assicurato, con accertamento dell'irripetibilità dell'indebito e condanna dell'INPS al pagamento di arretrati pensionistici compensati con il presunto credito restitutorio. Con il ricorso per cassazione l'INPS denuncia violazione dell'art. 2, comma 40, della L. n. 92/2012 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la decadenza dalla fruizione dell'ASpI si verifica al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, indipendentemente dalla presentazione della domanda di pensione e dall'effettiva decorrenza del trattamento, sicché le somme percepite dopo tale momento sono ripetibili; la Corte d'appello avrebbe invece dato rilievo alla mancata domanda pensionistica e all'effettiva percezione della pensione, introducendo un criterio non previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS: interpreta l'art. 2, comma 40, lett. c), L. n. 92/2012 nel senso che la decadenza dall'ASpI/MiniASpI opera dal momento del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato (già di anzianità) o di vecchiaia, e non dal momento in cui la pensione diventi concretamente esigibile o venga materialmente percepita a seguito di domanda amministrativa. Ne consegue che l'indennità non era dovuta oltre quel momento e l'indebito è ripetibile ex art. 2033 c.c. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio in fatto ulteriore, e la causa è decisa nel merito con rigetto della domanda originaria dell'assicurato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92
"Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al presente articolo nei seguenti casi: ... raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato"
Il limite alla fruizione dell'ASpI/MiniASpI è il raggiungimento dei requisiti pensionistici, non la decorrenza concreta della pensione né la presentazione della domanda.
art. 2, comma 41, L. 28 giugno 2012, n. 92
"La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire"
La decadenza opera dal verificarsi dell'evento determinante e comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite oltre tale momento.
art. 2033 c.c.
L'indebito previdenziale è ripetibile quando manca il titolo alla percezione della prestazione; non rilevano, per escludere la ripetizione, la buona fede dell'accipiens o lo stato soggettivo dell'ente solvens.
art. 12 disp. prel. c.c.
L'interpretazione deve restare ancorata al dato letterale e sistematico della norma, senza sostituire alla previsione legislativa un criterio fondato sulla discrezionalità dell'assicurato.
art. 38 Cost.
La disciplina legale che condiziona o limita le prestazioni previdenziali non viola di per sé l'art. 38 Cost., poiché la determinazione dei tempi e dei modi delle provvidenze rientra nella discrezionalità del legislatore, entro un sistema complessivo di tutela.
art. 14 d.lgs. n. 22/2015
Alla NASpI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ASpI; il principio sulla decadenza per raggiungimento dei requisiti pensionistici viene quindi richiamato anche rispetto alla NASpI.
art. 1, L. n. 243/2004
Rileva nel combinato disposto richiamato per il regime di salvaguardia del diritto a pensione.
art. 1, L. n. 247/2007
Rileva nel combinato disposto richiamato per il regime di salvaguardia del diritto a pensione.
Massime di principio
- La prestazione di disoccupazione non è dovuta oltre il momento in cui l'assicurato maturi i requisiti di legge per il pensionamento anticipato o di vecchiaia, anche se la pensione non sia ancora materialmente decorrenza per mancata domanda o per finestre temporali di erogazione.
- In materia di indebito previdenziale, la ripetizione delle somme è dovuta quando la prestazione sia stata percepita senza titolo, e non assume rilievo, per escluderne la restituzione, la buona fede del percettore o dell'ente erogatore.
- L'interpretazione delle norme previdenziali va compiuta secondo il dato letterale e la ratio di evitare duplicazioni di sostegno al reddito, senza attribuire all'assicurato una scelta discrezionale tra pensione e indennità non prevista dalla legge.
- La tutela costituzionale dei mezzi adeguati ex art. 38 Cost. non impedisce al legislatore di stabilire condizioni, limiti temporali e cause di decadenza delle prestazioni sociali, purché l'assetto complessivo del sistema resti coerente con la protezione dei bisogni del lavoratore.
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