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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25282/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere la demolizione di una scala realizzata da alcuni confinanti in prossimità del confine comune, assumendone la violazione delle distanze legali e chiedendo anche il risarcimento del danno. I convenuti si difesero sostenendo che la scala fosse presente in quella collocazione da oltre vent'anni e che, quindi, si fosse usucapito il diritto a mantenerla a distanza inferiore dal confine; la parte attrice replicò che la scala fosse stata ampliata e che si trattasse dunque di una nuova costruzione. Il Tribunale rigettò la domanda. In appello, però, l'atto di impugnazione si limitò a riprodurre le difese già svolte in primo grado e non conteneva specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'appello dichiarò quindi l'impugnazione inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e nullità del procedimento ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; la ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'ammissibilità dell'appello, senza verificare la presenza di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati rispetto alla motivazione di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che, nella formulazione dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, l'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice. La semplice riproduzione delle difese già svolte in primo grado, senza correlazione con le parti della decisione da censurare e senza indicazione delle specifiche violazioni di legge o degli errori di ricostruzione del fatto, non soddisfa tali requisiti. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata"

    L'appello deve specificare chiaramente i capi e i punti della sentenza contestati, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e le ragioni di diritto della censura; non basta la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso è stato prospettato come denuncia di violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte osserva incidentalmente l'incoerenza della deduzione del vizio di motivazione rispetto alla formulazione vigente dal 2012 e rispetto a un error in procedendo.

  • art. 348 bis c.p.c.

    La precedente ordinanza di appello che aveva escluso la definizione ai sensi dell'art. 348 bis non impediva la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., perché quest'ultima, se ricorrente, precede e assorbe il giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 342 c.p.c. applicabile ratione temporis, l'atto di appello è inammissibile se non individua in modo specifico i punti della sentenza impugnata che si intendono censurare e non espone una critica argomentata alle ragioni del primo giudice.
  • La mera riproduzione delle difese già svolte in primo grado, senza collegamento con la motivazione della decisione appellata, non integra una valida impugnazione, perché non consente di comprendere quali capi o passaggi della sentenza siano effettivamente contestati.
  • L'appello non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza, ma deve comunque contenere una parte volitiva e una parte argomentativa che si confrontino con la decisione impugnata.
  • Quando la Corte d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti dell'art. 342 c.p.c., non assume rilievo preclusivo una precedente valutazione negativa ex art. 348 bis c.p.c., perché i due istituti operano su piani diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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