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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 80 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

BASE IMPONIBILE - DEDUZIONE DIECI PER CENTO IRAP - CREDITO - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE - Decadenza dal diritto al rimborso - Non sussiste - Indicazione del credito nel bilancio finale - Omissione - Irrilevanza - Rimborso - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto al rimborso dell'IRES corrispondente alla deduzione della quota pari al 10% dell'IRAP, previsto dal d.l. 185/2008. L'Amministrazione aveva negato o contestato il rimborso sostenendo, in sostanza, che la società, essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese, fosse decaduta dal diritto per non avere indicato il credito nel bilancio finale di liquidazione, in applicazione dell'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992.

La decisione

Il diritto al rimborso è stato riconosciuto. La decadenza non sussiste quando, alla data di entrata in vigore del d.l. 185/2008, era ancora pendente il termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973 per chiedere il rimborso. L'omessa indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non determina la perdita del diritto, poiché l'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992, che subordina l'esecuzione del rimborso all'indicazione del credito nel bilancio finale, non è applicabile ai rimborsi IRES, essendo una disposizione riferita all'IVA.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185

    deduzione della quota pari al dieci per cento dell'IRAP

    La norma consente il riconoscimento di un credito IRES derivante dalla deducibilità di una quota dell'IRAP e tutela le richieste di rimborso per le quali, alla sua entrata in vigore, non era ancora scaduto il termine decadenziale.

  • Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine per la presentazione della domanda di rimborso

    Il diritto al rimborso permane se il termine previsto dalla disposizione era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.l. 185/2008.

  • Art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992

    subordina l'esecuzione del rimborso all'inserimento del credito nel bilancio finale di liquidazione

    La disposizione non si applica ai rimborsi IRES, ma opera al di fuori di tale ambito, in particolare con riferimento all'IVA; pertanto l'omessa indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non comporta la decadenza dal rimborso IRES.

Massime di principio

  • Per verificare la decadenza da un rimborso fiscale occorre individuare la disciplina applicabile e controllare se il termine decadenziale fosse già scaduto alla data prevista dalla normativa sopravvenuta.
  • La cancellazione della società dal Registro delle Imprese o l'omessa indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione non comportano automaticamente la perdita di un credito IRES, se manca una specifica disposizione applicabile a tale imposta.
  • Una norma regolamentare dettata per una determinata imposta, come l'IVA, non può essere estesa analogicamente a un diverso tributo, quale l'IRES.
  • La mancata indicazione di un credito nel bilancio finale può incidere sulla gestione o sull'esecuzione del rimborso solo quando la legge applicabile preveda espressamente tale adempimento come condizione o causa di decadenza.

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