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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23628/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza che aveva ritenuto fittizi alcuni conferimenti di pomodoro al centro di raccolta AIMA nell’anno 1990, con conseguente percezione indebita di aiuti comunitari. Sulla base di tale accertamento, l’AIMA, poi AGEA, aveva trattenuto per compensazione una somma dovuta alla società per successivi aiuti relativi ad altra annualità. La società ha agito per ottenere la restituzione di quanto trattenuto, sostenendo che i fatti contestati erano stati smentiti da tre decisioni sopravvenute: una sentenza penale di assoluzione, una sentenza civile di annullamento di una sanzione amministrativa e una decisione tributaria favorevole. La Corte d’appello ha però ritenuto che tali decisioni non accertassero in modo vincolante l’effettivo conferimento del prodotto e ha confermato il rigetto della domanda. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: (1) nullità della motivazione per insufficienza; (2) omesso esame e mancato riconoscimento di efficacia di giudicato alla sentenza penale ex art. 654 c.p.p.; (3) omesso esame e mancato riconoscimento di efficacia di giudicato alla sentenza tributaria; (4) omesso esame e mancato riconoscimento di efficacia di giudicato alla sentenza civile sull’ordinanza-ingiunzione; (5) violazione della disciplina sugli aiuti comunitari, assumendo che in assenza di accertamento penale l’amministrazione dovesse restituire le somme trattenute; (6) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che spettasse all’amministrazione dimostrare la non debenza dei conferimenti e non alla società provare il contrario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello superava il minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, sia perché formulati come omesso esame di fatti decisivi in presenza di "doppia conforme", sia perché i giudicati invocati riguardavano meri accertamenti di fatto e, comunque, la Corte territoriale aveva spiegato la non decisività di quelle decisioni. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la disciplina invocata non era pertinente poiché l’amministrazione aveva agito separatamente, da un lato irrogando la sanzione amministrativa e dall’altro recuperando le somme tramite compensazione e autotutela. Ha ritenuto infondato anche il sesto motivo, poiché, essendo la società ad agire per far valere il proprio diritto agli aiuti, incombeva su di essa provare i presupposti del beneficio, cioè l’effettivo conferimento e la quantità del prodotto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata rituale costituzione dell’ente resistente; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5

    il vizio è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione; non è ammessa una censura sulla mera sufficienza della motivazione

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 654 c.p.p.

    il giudicato penale è rilevante solo se la sentenza contenga un effettivo e positivo accertamento dell’insussistenza del fatto; nel caso concreto tale efficacia non è stata riconosciuta

  • art. 115 c.p.c.

    invocato insieme all’art. 2697 c.c. per contestare l’assetto probatorio, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l’accertamento di merito

  • art. 2697 c.c.

    la società che agisce per ottenere gli aiuti o contestare il trattenimento deve provare i presupposti fattuali del beneficio richiesto

  • L. n. 898/1986

    richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non pertinente poiché l’amministrazione non aveva seguito il procedimento sanzionatorio contestualmente al recupero delle somme

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla Corte per precisare che nel caso concreto non si trattava di azione di ripetizione d’indebito, bensì di azione volta a far valere il diritto agli aiuti comunitari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie radicali che la rendano inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è deducibile il semplice difetto di completezza o sufficienza argomentativa.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non evidenzia specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il giudicato formatosi in giudizi diversi non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo civile se riguarda soltanto accertamenti di fatto e non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due giudizi.
  • La sentenza penale di assoluzione spiega efficacia nel giudizio civile solo quando contenga un accertamento positivo e inequivoco dell’insussistenza del fatto o della sua non riferibilità all’imputato; la formula assolutoria, da sola, non basta.
  • Quando un soggetto agisce per ottenere il riconoscimento di un beneficio o di un aiuto economico, grava su di lui l’onere di provare i presupposti costitutivi del diritto, inclusi i fatti materiali che legittimano l’erogazione.
  • Il recupero amministrativo di somme indebitamente erogate e l’irrogazione della sanzione possono seguire percorsi distinti; l’esito dell’uno non determina automaticamente quello dell’altro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileObbligazioniTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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