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Parere

Parere n. 1238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Bruno Dinapoli contro il Comune di Alghero per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 41482 dell'11 agosto 2015, avente a oggetto: «opere edilizie abusive realizzate su suolo di proprietà del Comune di Alghero, in località Cuguttu – Viale I maggio. Atto di significazione».

Giustizia amministrativa202401624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’atto di significazione prot. n. 41482 dell’11 agosto 2015, con cui il Comune di Alghero comunicava l’esecuzione coattiva dell’ordine di rimozione di una recinzione e di un manufatto in legno abusivi.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato esclusivamente l’atto di significazione con cui il Comune comunicava che il 14 agosto 2015 avrebbe proceduto all’esecuzione coattiva dell’ordine di rimozione delle opere. Ha dedotto: I) eccesso di potere per contraddittorietà con l’autorizzazione comunale dell’8 ottobre 1985, ritenuta mai revocata; II) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa motivazione del contrasto tra l’atto impugnato e la precedente autorizzazione; III) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, in relazione alla pretesa ultratrentennale attività di maneggio e ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. Il Comune e il Ministero hanno eccepito che l’atto impugnato fosse meramente esecutivo e privo di autonoma lesività, poiché l’atto decisionale era costituito dall’ordinanza dirigenziale n. 53 del 5 maggio 2015, mai impugnata. Il Consiglio di Stato ha dovuto stabilire se le censure potessero essere proposte contro il solo atto esecutivo e se l’istanza di autotutela presentata nel 2014 avesse inciso sui termini di impugnazione degli atti presupposti.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile, unitamente all’istanza cautelare. L’atto di significazione è stato qualificato come mera comunicazione dell’esecuzione coattiva dell’ordine di rimozione, avente natura esecutiva e consequenziale, priva di autonoma idoneità lesiva e vincolata al previo accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine per l’adempimento spontaneo. L’atto immediatamente lesivo era invece l’ordinanza dirigenziale n. 53 del 5 maggio 2015, notificata il 7 maggio 2015 e non impugnata, con la quale erano state accertate l’abusività delle opere e l’obbligo di rimozione e ripristino. Le censure dedotte riguardavano tutte la legittimità dell’ordine di rimozione e dell’accertamento di abusività, sicché avrebbero dovuto essere rivolte tempestivamente contro l’ordinanza presupposta, o contro gli atti decisionali anteriori. Contro l’atto esecutivo sarebbero stati deducibili soltanto vizi propri, quali l’inesistenza dell’inottemperanza, oppure l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione presupposto. L’istanza di annullamento in autotutela del 28 maggio 2014 e il relativo diniego non hanno interrotto né sospeso il termine decadenziale per impugnare gli atti presupposti. La mancata impugnazione della diffida del 15 aprile 2014, del diniego del 20 giugno 2014, dell’ordinanza n. 192 dell’11 novembre 2014 e dell’ordinanza n. 53 del 5 maggio 2015 ha determinato il consolidamento dell’assetto di interessi, rendendo inammissibile il tentativo di contestarlo mediante l’impugnazione del solo atto esecutivo.

Osservazioni

Natura dell’atto di significazione

L’atto con cui l’amministrazione comunica la data dell’esecuzione coattiva di un ordine di rimozione rimasto ineseguito ha natura meramente esecutiva e consequenziale, non è autonomamente lesivo e non esprime una nuova volontà provvedimentale.

Mancata impugnazione dell’ordinanza dirigenziale n. 53/2015

L’ordinanza del 5 maggio 2015 era l’atto decisionale immediatamente lesivo, poiché accertava l’abusività delle opere e ordinava la rimozione e il ripristino. La sua mancata impugnazione l’ha resa inoppugnabile.

Censure rivolte contro l’atto esecutivo

Le doglianze relative alla pretesa autorizzazione del 1985, alla motivazione e all’ingiustizia manifesta riguardavano la legittimità dell’ordine di rimozione e dell’accertamento di abusività. Esse non potevano essere fatte valere per la prima volta contro il successivo atto esecutivo.

Istanza di autotutela

La presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela non interrompe né sospende il termine decadenziale per impugnare l’atto presupposto e non consente di rimettere in discussione, mediante atti successivi, vizi ormai non dedotti tempestivamente.

Vizi deducibili contro l’atto esecutivo

L’atto esecutivo può essere contestato esclusivamente per vizi propri, come l’inesistenza dell’inottemperanza all’ordine ripristinatorio, oppure per illegittimità derivata dell’ordine presupposto, nei limiti in cui tale illegittimità sia ritualmente deducibile.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il Ministero ha ritenuto rispettato il termine di presentazione del ricorso.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base della diffida alla rimozione di opere realizzate abusivamente su suolo di proprietà comunale.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta riferibile all’atto decisionale presupposto e non al mero atto esecutivo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la relativa censura, concernendo l’ordine di rimozione, non era proponibile contro il solo atto di significazione.

Massime di principio

  • L’atto con cui l’amministrazione comunica la data o le modalità dell’esecuzione coattiva di un ordine di demolizione o rimozione rimasto ineseguito è, di regola, meramente esecutivo e privo di autonoma lesività, quando si limiti a dare attuazione all’ordine presupposto mediante l’accertamento dell’inottemperanza e del decorso del termine per l’adempimento.
  • La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione o rimozione, quale atto decisionale immediatamente lesivo, preclude la contestazione dei suoi vizi mediante l’impugnazione di successivi atti esecutivi o consequenziali privi di autonoma lesività.
  • Contro un atto meramente esecutivo possono essere dedotti soltanto vizi propri dell’esecuzione, come l’inesistenza dell’inottemperanza, oppure i vizi dell’atto presupposto nei limiti in cui siano ritualmente deducibili come illegittimità derivata; non possono invece essere riproposte censure dirette a rimettere in discussione il contenuto decisorio dell’ordine ormai inoppugnabile.
  • La presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela non interrompe né sospende il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto presupposto e non consente di differire la contestazione dei suoi vizi attraverso l’impugnazione di provvedimenti successivi.

Impugnazione dell’atto di significazione relativo alla rimozione di opere abusive

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un privato contro il Comune di Alghero per l’annullamento dell’atto di significazione prot. n. 41482 dell’11 agosto 2015, con cui era stata comunicata l’esecuzione coattiva della rimozione di una recinzione e di un manufatto in legno realizzati su terreno comunale. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e della connessa istanza cautelare.

Premesse fattuali e sequenza procedimentale

Nel 1985 il Comune aveva autorizzato in via provvisoria l’installazione di un maneggio su terreno comunale, con possibilità di realizzare una recinzione e installare stalle prefabbricate. Nel 2014 il Comune contestava al ricorrente la realizzazione senza titolo di un manufatto in legno e di barriere in legno su altra area comunale, adottando una diffida alla demolizione ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 380/2001.

Il ricorrente presentava un’istanza di annullamento in autotutela, sostenendo la natura precaria delle opere e richiamando l’autorizzazione del 1985. L’istanza veniva respinta dal Comune, che rilevava l’assenza dei presupposti per l’attività edilizia libera, la presenza di un vincolo paesaggistico e la proprietà comunale dell’area.

Successivamente il Comune adottava l’ordinanza dirigenziale n. 192 dell’11 novembre 2014 e, dopo l’asserita inottemperanza, l’ordinanza dirigenziale n. 53 del 5 maggio 2015, notificata il 7 maggio 2015. Quest’ultima ordinava nuovamente la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi entro cinque giorni. L’ordinanza non veniva impugnata.

L’atto oggetto del ricorso straordinario era il successivo atto di significazione dell’11 agosto 2015, con il quale il Comune comunicava che il 14 agosto avrebbe proceduto all’esecuzione coattiva dell’ordine di rimozione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente deduceva tre censure:

  • contraddittorietà dell’atto con l’autorizzazione comunale del 1985, ritenuta ancora efficace;
  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per mancata motivazione del contrasto con la precedente autorizzazione;
  • ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., poiché la rimozione avrebbe impedito la prosecuzione di un’attività di maneggio esercitata da oltre trent’anni.

Il Comune eccepiva che l’atto impugnato fosse meramente esecutivo dell’ordinanza n. 53/2015, unica a incidere direttamente sulla posizione del destinatario. Il Ministero condivideva tale impostazione, prospettando l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

Natura dell’atto esecutivo

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la comunicazione della data di esecuzione coattiva di una demolizione o rimozione già ordinata è un atto meramente esecutivo e consequenziale. Esso è privo di autonoma idoneità lesiva, costituisce atto dovuto ed è vincolato all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine per l’adempimento spontaneo.

Sono stati richiamati, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 2016, n. 5006; Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 6425; Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2024, n. 6148; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2026, n. 1267.

Mancata impugnazione dell’atto presupposto

L’atto immediatamente lesivo era l’ordinanza dirigenziale n. 53 del 5 maggio 2015, con la quale il Comune aveva accertato l’abusività delle opere, ordinato la loro rimozione e disposto il ripristino dello stato dei luoghi. Essendo stata notificata il 7 maggio 2015 e non essendo stata impugnata, l’ordinanza era divenuta inoppugnabile.

La stessa situazione riguardava gli ulteriori atti decisionali della sequenza procedimentale: la diffida del 15 aprile 2014, il diniego dell’istanza di autotutela del 20 giugno 2014 e l’ordinanza n. 192 dell’11 novembre 2014.

Limiti delle censure proponibili contro l’esecuzione

Secondo la Sezione, le censure del ricorrente riguardavano tutte l’ordine di rimozione e il presupposto accertamento di abusività. Esse avrebbero dovuto essere tempestivamente rivolte contro l’ordinanza n. 53/2015, o contro gli atti decisionali anteriori, e non contro la successiva comunicazione dell’esecuzione coattiva.

L’atto esecutivo avrebbe potuto essere contestato soltanto per vizi propri, come l’inesistenza dell’inottemperanza, oppure per illegittimità derivata dell’ordine presupposto, nei limiti indicati dalla giurisprudenza. La Sezione ha richiamato anche Cons. Stato, Sez. VI, n. 7727/2025.

Effetti dell’istanza di autotutela

La presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela non ha interrotto né sospeso il termine decadenziale per impugnare la diffida o gli altri atti presupposti. Inoltre, il diniego dell’autotutela non era stato impugnato.

L’istanza non poteva quindi consentire una contestazione tardiva dell’ordine di rimozione attraverso l’impugnazione di un atto successivo e meramente esecutivo.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impugnazione del solo atto di significazione costituisse un tentativo tardivo e surrettizio di rimettere in discussione un assetto di interessi ormai consolidato dagli atti presupposti non impugnati. Il parere è stato pertanto espresso nel senso che il ricorso straordinario, insieme all’istanza cautelare, dovesse essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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