Sentenza del 29/07/2015 n. 16006 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In Genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di recupero per l'indebita utilizzazione, negli anni 2001 e 2002, di un credito d'imposta per nuovi investimenti previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000. La società non aveva impugnato l'avviso di recupero e aveva contestato soltanto la successiva cartella di pagamento, deducendo nel merito l'effettiva spettanza del credito, l'inclusione dei costi per le certificazioni ISO e di altri investimenti, nonché la violazione dei principi di tipicità degli atti, irretroattività, tutela dell'affidamento e formazione del giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società e confermato l'inammissibilità dell'impugnazione della cartella. L'avviso di recupero del credito d'imposta, anche se notificato prima della sua espressa previsione legislativa, era già riconducibile agli atti impositivi impugnabili, poiché manifestava compiutamente la pretesa tributaria. La società avrebbe quindi dovuto impugnarlo entro il termine di legge, contestando anche il merito della pretesa. La successiva cartella poteva essere contestata soltanto per vizi propri, non dedotti dalla contribuente. È stato inoltre escluso che la formula contenuta nell'avviso, secondo cui il ricorso era ammesso solo per vizi propri dell'atto, avesse indotto in errore la società: tale espressione comprendeva anche le contestazioni relative al merito della pretesa. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Credito d'imposta per nuovi investimenti
La norma costituiva il fondamento dell'agevolazione fiscale fruita dalla società, la cui spettanza è stata contestata dall'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri
L'avviso di recupero, in quanto atto con cui l'Amministrazione manifesta una pretesa tributaria determinata, è autonomamente impugnabile. Se non viene impugnato, la pretesa diventa definitiva e non può essere contestata nel merito mediante l'impugnazione della successiva cartella.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo
La possibilità di impugnare l'atto precedente insieme a quello successivo opera soltanto quando l'atto precedente non sia stato notificato. Nel caso esaminato l'avviso di recupero era stato regolarmente notificato, quindi non poteva essere impugnato per la prima volta insieme alla cartella.
Legge n. 311/2004, art. 1, comma 421
L'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato
La disposizione ha espressamente disciplinato l'avviso di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, ma la Corte ha ritenuto che anche anteriormente tale atto fosse sostanzialmente riconducibile agli atti impositivi impugnabili.
Legge n. 212/2000, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede
Il principio di tutela dell'affidamento non era applicabile, perché la formula dell'avviso relativa ai vizi propri non escludeva la possibilità di contestare il merito della pretesa; riproduceva invece il regime ordinario degli atti autonomamente impugnabili.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
La questione del giudicato interno è stata ritenuta assorbita, poiché la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della cartella ha travolto le precedenti statuizioni di merito favorevoli alla contribuente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stato indicato come parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte dalla ricorrente.
Codice di procedura civile, art. 378
È stato richiamato per il deposito della memoria della ricorrente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando un atto dell'Amministrazione finanziaria determina in modo chiaro il debito tributario e ne individua i presupposti, esso può essere considerato autonomamente impugnabile anche se denominato diversamente da un avviso di accertamento e anche se la sua disciplina legislativa è stata formalizzata successivamente.
- Se un atto impositivo è stato regolarmente notificato, il contribuente deve contestarlo entro il termine previsto, sollevando sia i vizi formali sia le questioni di merito. La mancata impugnazione rende definitiva la pretesa.
- La successiva cartella di pagamento, quando segue un atto impositivo divenuto definitivo, può essere impugnata soltanto per vizi propri della cartella o della riscossione, non per rimettere in discussione il fondamento della pretesa già definita.
- La clausola secondo cui l'atto è impugnabile per vizi propri non significa che siano esclusi i motivi di merito: il merito della pretesa costituisce normalmente parte dei motivi con cui si contesta la legittimità dell'atto impositivo.
- La possibilità di impugnare un atto precedente insieme a quello successivo presuppone, in linea generale, che l'atto precedente non sia stato notificato. Se invece è stato notificato, l'omessa impugnazione non può essere recuperata impugnando l'atto successivo.
- Il principio di tutela dell'affidamento non consente normalmente di superare gli effetti della decadenza quando il contenuto dell'atto e le regole processuali permettevano al contribuente di comprendere la necessità di una tempestiva impugnazione.
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