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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23814/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in precedenza all'imputata, disponendo inoltre il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili e determinando la pena complessiva in anni tre e mesi dieci di reclusione, con pari durata delle pene accessorie. La difesa ricorreva deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 168 c.p. e 671 c.p.p. e motivazione apparente: sosteneva che mancasse il presupposto dell'anteriorità del reato richiesto dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché il reato posto a base della revoca era stato commesso nel 2013, quindi dopo il reato oggetto della sentenza con pena sospesa, commesso nel 2009; aggiungeva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto prima decidere sull'unificazione delle pene e solo dopo sulla revoca. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 663, 670 e 674 c.p.p. e motivazione apparente, lamentando che il pubblico ministero dell'esecuzione avesse proceduto autonomamente al cumulo delle pene prima della revoca giudiziale del beneficio, senza attendere l'esito della richiesta e senza considerare il carattere facoltativo della revoca e l'asserita insussistenza del requisito dell'anteriorità. La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, chiarendo che, ai fini della revoca della sospensione condizionale ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p., l'anteriorità del reato va valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non alla data di commissione del fatto in essa giudicato; ha inoltre affermato che, trattandosi di revoca obbligatoria ex lege, il pubblico ministero poteva porre in esecuzione la pena interessata e richiedere contestualmente la declaratoria al giudice dell'esecuzione. È stata ritenuta irrilevante, infine, l'ordine logico prospettato dalla difesa tra revoca e unificazione, poiché la pena complessiva risultava comunque incompatibile con la sospensione condizionale.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. La Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena e la determinazione della pena complessiva operata dal giudice dell'esecuzione, rilevando che i fatti della seconda sentenza erano anteriori alla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e che, cumulata la nuova pena con quella sospesa, si superavano i limiti di cui all'art. 163 c.p. La Corte ha altresì ritenuto legittimo l'operato del pubblico ministero dell'esecuzione in presenza di una revoca obbligatoria di diritto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena opera quando il condannato riporti altra condanna per un delitto anteriormente commesso, tale che il cumulo con la pena sospesa superi i limiti dell'art. 163 c.p.; ai fini dell'anteriorità rileva la data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non la data del fatto in essa giudicato.

  • art. 163 c.p.

    È il parametro di riferimento per verificare se il cumulo della pena sospesa con la nuova pena superi i limiti che impediscono il mantenimento del beneficio.

  • art. 671 c.p.p.

    È richiamato dalla difesa in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ma il motivo è respinto perché la revoca obbligatoria della sospensione condizionale è autonoma rispetto al cumulo.

  • art. 663 c.p.p.

    È invocato dalla difesa per contestare l'esecuzione della pena prima della decisione del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ritiene legittima l'iniziativa del pubblico ministero nei casi di revoca obbligatoria di diritto.

  • art. 670 c.p.p.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso senza rilievo decisivo, nel contesto della contestazione sull'eseguibilità della pena e sull'assetto del provvedimento esecutivo.

  • art. 674 c.p.p.

    Il pubblico ministero, nei casi di revoca ex lege, può porre in esecuzione la pena e chiedere contestualmente al giudice dell'esecuzione la declaratoria prevista dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In tema di revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna, il requisito dell'anteriorità del reato va verificato con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non alla data di commissione del fatto oggetto di quella sentenza.
  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. opera quando la nuova condanna riguarda un delitto anteriore rispetto alla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e il cumulo delle pene supera i limiti di legge.
  • Quando la revoca del beneficio è obbligatoria e discende direttamente dalla legge, il pubblico ministero dell'esecuzione può procedere alla messa in esecuzione della pena interessata, chiedendo contestualmente al giudice dell'esecuzione la declaratoria di revoca.
  • L'ordine logico tra revoca del beneficio e unificazione delle pene non assume rilievo decisivo se il cumulo complessivo, comunque formato, risulta incompatibile con la sospensione condizionale.
  • Le doglianze di motivazione apparente non sono accolte quando il provvedimento impugnato richiama correttamente il criterio giuridico applicabile e lo applica coerentemente ai dati cronologici accertati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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