Cassazione Penale, Sentenza n. 43201/2024 del 27/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo di 93 titoli AGEA intestati alla societa' agricola Sorgente Ramo (di cui il ricorrente era legale rappresentante). Il motivo unico denunciato era la violazione di legge (artt. 324, 309, 292 cod. proc. pen.) per mancata autonoma valutazione del fumus commissi delicti da parte del GIP: l'ordinanza originaria sarebbe stata una mera riproposizione testuale della richiesta cautelare del PM (tecnica del 'copia-incolla') e il Tribunale del riesame non avrebbe dovuto integrarla. La difesa aveva inoltre censurato la mancata considerazione di elementi che avrebbero dimostrato che il gestore di fatto era Massimo Faranda e l'omessa valutazione della consapevolezza del ricorrente sulla provenienza illecita dei titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente reiterativo di censure gia' avanzate e respinte dal Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato una motivazione logica e priva di vizi, richiamando la giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di 'autonoma valutazione' non impone una riscrittura integrale degli elementi di fatto ma l'esplicitazione dei criteri adottati; inoltre il Tribunale del riesame ha legittimamente integrato e verificato il principio di motivazione dell'ordinanza genetica. Sul merito fattuale, la Corte ha condiviso la valutazione che i titoli AGEA erano stati originariamente ottenuti dalla Licra mediante dichiarazioni false e successivamente ceduti a prezzo vile alla Sorgente Ramo, utilizzati dal 2018 al 2021, e che elementi quali identita' di sede sociale, continuita' aziendale e mancato pagamento del prezzo rendevano comprensibile la consapevolezza della 'natura tossica' dei titoli da parte del ricorrente. Conseguentemente, il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravazione (incidenza dell'associazione di tipo mafioso) dei reati presunti, rilevante ai fini della qualificazione della gravita' e dell'applicabilita' di misure cautelari e sequestri preventivi.
art. 292 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nelle ordinanze cautelari; la Corte ha interpretato che l'autonoma valutazione richiede l'esplicitazione dei criteri adottati ma non impone la riscrittura originale degli elementi fattuali quando l'ordinanza contenga un principio di motivazione suscettibile di integrazione.
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari; la Corte ha confermato il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura se esiste un sostrato motivazionale su cui operare.
art. 324 cod. proc. pen.
Riferito dalla difesa in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista la violazione prospettata, essendosi il GIP sottoposto a un vaglio complessivo del materiale istruttorio.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato gli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. introducendo l'obbligo di autonoma valutazione; la Corte interpreta la modifica come compatibile con la possibilita' di integrazione da parte del riesame quando esista una motivazione minima.
art. 24 del regolamento PAC
Riferito per spiegare la natura originaria dei titoli AGEA (titoli ricognitivi del diritto agli aiuti) e la modalita' di acquisizione originaria che, risultando falsa, rende i titoli 'tossici' e trasferibili come proventi illeciti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sintesi del motivo nel ricorso per cassazione; disciplina le modalita' di esposizione del motivo ai fini del gravame in Cassazione.
Massime di principio
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice cautelare richiede l'esplicitazione dei criteri e del vaglio critico ma non impone necessariamente una riscrittura integrale degli stessi elementi fattuali già esposti dal PM: e' sufficiente un sostrato motivazionale su cui il riesame possa operare.
- Il Tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze di motivazione del provvedimento restrittivo ove questo contenga elementi o un principio di motivazione suscettibili di essere sviluppati, ma non puo' supplire a totale carenza di vaglio critico.
- La mera riproposizione testuale dell'atto del PM non e' automaticamente efficace a invalidare la misura se esiste comunque un minimo di motivazione; tuttavia la tecnica del 'copia-incolla' puo' essere censurata qualora riveli assenza totale di valutazione giudiziale.
- In contestazioni relative a trasferimenti di titoli o beni, elementi quali continuita' aziendale, identita' di sede sociale, rapporto di parentela con il dante causa e mancato pagamento del prezzo possono essere valutati come indici della consapevolezza della provenienza illecita.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione e' necessario proporre censure nuove e fondate; i ricorsi meramente reiterativi di motivi gia' esaminati dal riesame e respinti rischiano l'inammissibilita' e la condanna per spese.
- Nelle impugnazioni cautelari la difesa deve specificamente contestare i punti fattuali e giuridici essenziali e dimostrare l'insussistenza del vaglio critico, altrimenti la valutazione investigativa e di congruita' del GIP e del riesame puo' prevalere.
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