Cassazione Penale, Sentenza n. 51312/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di più reati. I motivi di ricorso contestano: 1) la qualificazione giuridica del fatto principale (capo A) come incendio doloso ex art. 423 c.p. anziché danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p.; 2) l'acquisizione e l'utilizzo, a fini probatori, delle dichiarazioni predibattimentali rese da Florin Baciu (presunta irreperibile), con contestazione dell'applicazione dell'art. 512 c.p.p. e dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p.; 3) la valutazione della prova in generale (illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione), con particolare riferimento all'uso di liquido infiammabile e al superamento del ragionevole dubbio; 4) l'attendibilità delle dichiarazioni sulle rapine (capi B e C) e la valutazione delle aggravanti (art. 61 n.5 c.p. e art. 628 comma 3 c.p.); 5) la mancata applicazione di attenuanti (art. 62 n.4 c.p.) e di circostanze generiche attenuanti; 6) vizi nella determinazione della pena e nella misura della provvisionale riconosciuta alla parte civile.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati eccetto il nono (aggravante della minorata difesa) che è stato respinto pur non manifestamente infondato. La sentenza d'appello è stata confermata integralmente: responsabilità, qualificazione del fatto come incendio doloso, sanzione e risarcimento. La Corte ha ritenuto la prova della colpevolezza solida ("granitaria"), ha confermato che il fuoco aveva caratteristiche di vasta propagazione e pericolosità tali da integrare il delitto di incendio (art. 423 c.p.), e ha ritenuto regolare l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, perché la sua irreperibilità non risultava riconducibile a volontaria sottrazione. Sono state inoltre confermate le aggravanti (anche in relazione al tempo/luogo e alla presenza di più autori), rigettate le richieste di attenuazione per lieve entità del danno e ritenuta legittima la quantificazione della provvisionale. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione della parte civile è stata rigettata.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Il reato di incendio è stato interpretato come costituito quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, difficile da contenere e idoneo a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; la Corte ha ritenuto sussistente tale fattispecie per le dimensioni, propagazione e mezzi utilizzati (liquido altamente infiammabile).
art. 424 cod. pen.
Il danneggiamento seguito da incendio richiede dolo specifico volto al solo danneggiamento senza previsione di un incendio di vaste proporzioni; la Corte ha escluso questa qualificazione poiché, per mezzi e risultato, si è prodotto un incendio di scala tale da integrare l'art. 423 c.p.
art. 512 cod. proc. pen.
Riferita all'acquisizione e utilizzazione di dichiarazioni rese in fase di indagini: la Corte di merito ha ritenuto corretta l'applicazione normativa e l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni del teste ritenuto irreperibile.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La norma sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa è stata interpretata nel senso che la semplice irreperibilità non basta a vietare l'utilizzo delle dichiarazioni; occorre che l'irreperibilità sia indicativa di volontaria sottrazione all'esame; nel caso non è emersa tale volontà e le dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili.
art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.
Norme sul vizio di motivazione e sulle ragioni di cassazione: la Corte ha valutato i motivi come generici o non confrontati con la motivazione di merito e li ha ritenuti inammissibili o infondati per difetto di specificità o perché la motivazione di merito risultava congrua.
art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. e art. 628, comma 3, cod. pen.
Aggravanti relative a minorata difesa/tempo e luogo: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione alla collocazione isolata dei fatti e alla partecipazione di due autori, valutazione efficace in funzione deterrente della pena.
art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante per valore tenue del danno patrimoniale è stata esclusa perché la Corte ha valorizzato l'entità complessiva del danno, la plurioffensività della condotta e la perdita della dimora precaria della vittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna della parte privata che propone ricorso rigettato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.
Massime di principio
- Distinzione incendio (art. 423 c.p.) vs danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) si basa sia sull'elemento psicologico (dolo generico vs dolo specifico) sia sulle caratteristiche oggettive del fuoco: ampiezza, propagazione e pericolosità per l'incolumità pubblica; se il risultato ha natura diffusa e difficile contenimento si configura incendio anche se l'agente intendeva solo danneggiare.
- Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se la persona è irreperibile per cause non riconducibili a volontaria sottrazione all'esame; la mera irreperibilità è un dato neutro e va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- In Cassazione i motivi genericamente formulati o che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono spesso ritenuti inammissibili o manifestamente infondati; è necessario affrontare esplicitamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La valutazione delle aggravanti o attenuanti e la quantificazione della provvisionale e della pena rientrano in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- La condanna alle spese processuali in Cassazione è la regola se il ricorso è rigettato (art. 616 c.p.p.); richieste di liquidazione spese della parte civile possono essere rigettate se la parte non ha fornito apporto concreto in udienza.
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