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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51312/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di più reati. I motivi di ricorso contestano: 1) la qualificazione giuridica del fatto principale (capo A) come incendio doloso ex art. 423 c.p. anziché danneggiamento seguito da incendio ex art. 424 c.p.; 2) l'acquisizione e l'utilizzo, a fini probatori, delle dichiarazioni predibattimentali rese da Florin Baciu (presunta irreperibile), con contestazione dell'applicazione dell'art. 512 c.p.p. e dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p.; 3) la valutazione della prova in generale (illogicità, contraddittorietà, mancanza di motivazione), con particolare riferimento all'uso di liquido infiammabile e al superamento del ragionevole dubbio; 4) l'attendibilità delle dichiarazioni sulle rapine (capi B e C) e la valutazione delle aggravanti (art. 61 n.5 c.p. e art. 628 comma 3 c.p.); 5) la mancata applicazione di attenuanti (art. 62 n.4 c.p.) e di circostanze generiche attenuanti; 6) vizi nella determinazione della pena e nella misura della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati eccetto il nono (aggravante della minorata difesa) che è stato respinto pur non manifestamente infondato. La sentenza d'appello è stata confermata integralmente: responsabilità, qualificazione del fatto come incendio doloso, sanzione e risarcimento. La Corte ha ritenuto la prova della colpevolezza solida ("granitaria"), ha confermato che il fuoco aveva caratteristiche di vasta propagazione e pericolosità tali da integrare il delitto di incendio (art. 423 c.p.), e ha ritenuto regolare l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, perché la sua irreperibilità non risultava riconducibile a volontaria sottrazione. Sono state inoltre confermate le aggravanti (anche in relazione al tempo/luogo e alla presenza di più autori), rigettate le richieste di attenuazione per lieve entità del danno e ritenuta legittima la quantificazione della provvisionale. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la richiesta di liquidazione delle spese di costituzione della parte civile è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen.

    Il reato di incendio è stato interpretato come costituito quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, difficile da contenere e idoneo a porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; la Corte ha ritenuto sussistente tale fattispecie per le dimensioni, propagazione e mezzi utilizzati (liquido altamente infiammabile).

  • art. 424 cod. pen.

    Il danneggiamento seguito da incendio richiede dolo specifico volto al solo danneggiamento senza previsione di un incendio di vaste proporzioni; la Corte ha escluso questa qualificazione poiché, per mezzi e risultato, si è prodotto un incendio di scala tale da integrare l'art. 423 c.p.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Riferita all'acquisizione e utilizzazione di dichiarazioni rese in fase di indagini: la Corte di merito ha ritenuto corretta l'applicazione normativa e l'utilizzo probatorio delle dichiarazioni del teste ritenuto irreperibile.

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La norma sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa è stata interpretata nel senso che la semplice irreperibilità non basta a vietare l'utilizzo delle dichiarazioni; occorre che l'irreperibilità sia indicativa di volontaria sottrazione all'esame; nel caso non è emersa tale volontà e le dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    Norme sul vizio di motivazione e sulle ragioni di cassazione: la Corte ha valutato i motivi come generici o non confrontati con la motivazione di merito e li ha ritenuti inammissibili o infondati per difetto di specificità o perché la motivazione di merito risultava congrua.

  • art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. e art. 628, comma 3, cod. pen.

    Aggravanti relative a minorata difesa/tempo e luogo: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione alla collocazione isolata dei fatti e alla partecipazione di due autori, valutazione efficace in funzione deterrente della pena.

  • art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.

    La circostanza attenuante per valore tenue del danno patrimoniale è stata esclusa perché la Corte ha valorizzato l'entità complessiva del danno, la plurioffensività della condotta e la perdita della dimora precaria della vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna della parte privata che propone ricorso rigettato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione.

Massime di principio

  • Distinzione incendio (art. 423 c.p.) vs danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) si basa sia sull'elemento psicologico (dolo generico vs dolo specifico) sia sulle caratteristiche oggettive del fuoco: ampiezza, propagazione e pericolosità per l'incolumità pubblica; se il risultato ha natura diffusa e difficile contenimento si configura incendio anche se l'agente intendeva solo danneggiare.
  • Le dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate se la persona è irreperibile per cause non riconducibili a volontaria sottrazione all'esame; la mera irreperibilità è un dato neutro e va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • In Cassazione i motivi genericamente formulati o che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono spesso ritenuti inammissibili o manifestamente infondati; è necessario affrontare esplicitamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La valutazione delle aggravanti o attenuanti e la quantificazione della provvisionale e della pena rientrano in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • La condanna alle spese processuali in Cassazione è la regola se il ricorso è rigettato (art. 616 c.p.p.); richieste di liquidazione spese della parte civile possono essere rigettate se la parte non ha fornito apporto concreto in udienza.

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