Sentenza del 30/03/2017 n. 1774 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Rideterminazione reddito e volume d'affari - Lavoratori - Contratto di associazione in partecipazione - Mancata stipula contratto - Firma apocrifa - Direttive soci - Legittimità avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento relativo alla rideterminazione del reddito imponibile e del volume d’affari è stato ritenuto legittimo. La qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione è stata disattesa, in favore della natura subordinata del rapporto, con conseguente conferma delle riprese fiscali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il rapporto di lavoro dovesse essere qualificato come associazione in partecipazione e che, di conseguenza, i compensi corrisposti costituissero costi deducibili nella relativa configurazione. L’Amministrazione ha invece ritenuto che il lavoratore fosse un dipendente subordinato, poiché operava sotto le direttive dei soci. Inoltre, dagli atti risultava che il contratto di associazione in partecipazione non era stato realmente stipulato e recava una firma apocrifa; il costo del lavoro, infine, non distingueva tra retribuzioni corrisposte ai dipendenti e somme riconosciute agli asseriti associati.
Norme richiamate
Disciplina civilistica del contratto di associazione in partecipazione
La qualificazione del rapporto non dipende esclusivamente dal documento contrattuale, ma dalle modalità concrete di svolgimento dell’attività. La soggezione alle direttive dei soci è incompatibile, in linea generale, con la posizione autonoma dell’associato e costituisce indice di subordinazione.
Norme fiscali in materia di determinazione del reddito d’impresa e volume d’affari
I costi del lavoro devono essere effettivi, documentati e correttamente qualificati. La mancata distinzione contabile tra retribuzioni dei dipendenti e somme attribuite agli associati può giustificare la rideterminazione del reddito e del volume d’affari.
Cassazione civile, sentenze n. 19475/2003, n. 24781/2006, n. 9264/2007, n. 24871/2008 e n. 3894/2009
La giurisprudenza richiamata valorizza l’effettivo atteggiarsi del rapporto, distinguendo l’associazione in partecipazione dal lavoro subordinato sulla base dell’autonomia dell’attività, della partecipazione al rischio e dell’assenza di un vincolo direttivo tipico della subordinazione.
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto di lavoro conta soprattutto la realtà concreta del rapporto, non il nome attribuito dalle parti o la sola esistenza di un contratto scritto.
- La sottoposizione stabile alle direttive, al controllo e all’organizzazione dei soci o del datore è un forte indice di lavoro subordinato, incompatibile con una genuina associazione in partecipazione.
- Un contratto con firma apocrifa o non genuinamente stipulato non può costituire una valida giustificazione documentale delle somme contabilizzate.
- La contabilità deve distinguere chiaramente le diverse categorie di compensi e costi; registrazioni generiche o incoerenti possono legittimare un accertamento induttivo o una rideterminazione fiscale.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve poter dimostrare l’effettiva autonomia dell’associato, la partecipazione agli utili e alle perdite, nonché la concreta esistenza e regolarità del contratto.
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