Cassazione Civile, Ordinanza n. 11577/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
I correntisti avevano agito per ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario chiuso, assumendo che nel corso del rapporto fossero stati addebitati interessi ultralegali non pattuiti, interessi anatocistici e usurari, oltre a spese e competenze non concordate, chiedendo la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole corrispondenti e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Il tribunale aveva accolto la domanda all’esito di c.t.u. contabile e condannato la banca alla restituzione di una somma. La corte d’appello, invece, aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo decisiva la mancanza di alcuni estratti conto prodotti dai correntisti e osservando che essi non avevano chiesto un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per acquisire la documentazione mancante. I ricorrenti hanno denunciato: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e per avere la corte d’appello addebitato loro l’inadempimento dell’onere della prova senza considerare la riproposizione delle istanze istruttorie; 2) violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea applicazione dei principi sull’onere della prova nelle azioni di ripetizione dell’indebito derivanti da conto corrente bancario, sostenendo che la carenza di alcuni estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda e che la ricostruzione del rapporto può avvenire anche con altri mezzi di prova; 3) nullità della sentenza per avere la corte d’appello disposto la restituzione integrale delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, senza distinguere tra le voci effettivamente controverse e quelle non incise dalla carenza documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, nei limiti indicati in motivazione, ritenendo non conforme ai principi di diritto la decisione di merito che aveva respinto integralmente la domanda dei correntisti solo per la mancanza di alcuni estratti conto. Ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo, perché la questione della restituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo grado dipende dall’esito del nuovo accertamento sul credito eventualmente spettante ai correntisti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
richiamato quale mezzo per ottenere l’esibizione degli estratti conto mancanti
l’istanza di esibizione può rilevare nel processo, ma deve essere specificamente riproposta; la sua mancata formulazione o riproposizione specifica incide sulla valutazione dell’attività istruttoria, non determina però da sola il rigetto automatico della domanda
art. 346 c.p.c.
la presunzione di rinunzia concerne le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie
le istanze istruttorie non accolte non si intendono rinunciate per il solo fatto della riproposizione di domande ed eccezioni, ma devono essere riproposte in modo specifico
art. 359 c.p.c.
richiamo operato al giudizio di appello per le forme e i termini del primo grado
la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve avvenire nelle forme e nei termini previsti, con specificità
art. 2697 c.c.
l’istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni
l’onere della prova è reciproco e va distribuito secondo i fatti allegati da ciascuna parte; la carenza di parte della documentazione non comporta un rigetto automatico della domanda se il rapporto può essere ricostruito con altri mezzi
art. 2033 c.c.
denunciato dai ricorrenti insieme all’art. 2697 c.c.
la ripetizione dell’indebito richiede l’accertamento dell’inesistenza della causa debendi per le somme richieste in restituzione
art. 115 c.p.c.
denunciato dai ricorrenti
richiamato in relazione alla valutazione delle prove raccolte nel processo
art. 116 c.p.c.
può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova
il giudice può valorizzare argomenti di prova e condotta processuale oltre ai documenti contabili tradizionali
art. 118 disp. att. c.p.c.
rinvio alla motivazione della più recente giurisprudenza richiamata
consente il richiamo alla motivazione di precedenti di legittimità pertinenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
utilizzato per censurare l’erroneo governo delle regole sull’onere della prova e sulla ripetizione dell’indebito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
motivo di ricorso per nullità della sentenza
utilizzato per censurare l’omessa decisione sulle istanze istruttorie e la condanna restitutoria integrale
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
invocabile solo quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in conformità alla giurisprudenza di legittimità
l’inammissibilità non ricorre se il ricorrente prospetta elementi idonei a superare l’orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 117 T.u.b.
citato nel motivo accolto dalla corte d’appello secondo la ricostruzione riportata
richiamato in relazione al tasso applicabile in mancanza di valida pattuizione; la questione è rimessa al nuovo esame di merito
art. 380-bis.1 c.p.c.
memoria depositata ai sensi di tale norma
norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nelle controversie di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell’indebito non può essere respinta in modo automatico solo perché mancano alcuni estratti conto: il giudice deve verificare se la movimentazione possa essere ricostruita con altri elementi probatori idonei e, solo ove ciò non sia possibile, può ricorrere a criteri di ricostruzione ragionevolmente giustificati.
- L’onere della prova gravante sul correntista e sulla banca segue le rispettive allegazioni: chi agisce in ripetizione deve provare il fatto costitutivo del proprio credito, ma il giudice deve valutare l’intero quadro probatorio disponibile e non può considerare gli estratti conto come unico mezzo di prova.
- Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello in modo specifico; una riproposizione generica o per relationem non è sufficiente.
- In presenza di documentazione bancaria incompleta, il giudice di merito può utilizzare anche contabili, scritture contabili, estratti scalari, dati desumibili da home banking e altri elementi idonei a fondare una ricostruzione attendibile del rapporto.
- La decisione sul diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado dipende dall’esito del nuovo accertamento sul credito sostanziale che ne costituisce il presupposto.
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