Cassazione Penale, Sentenza n. 20491/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, lamentando violazione degli artt. 47 e 72 ord. penitenziario e dell'art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e)), sostenendo che la mancata disponibilità di attività lavorativa non possa essere l'unico parametro valutativo e che la proposta di attività spetti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'affidamento in prova, il giudice deve formulare una doppia prognosi positiva (prevenzione del pericolo di recidiva e utilità per il reinserimento sociale). La mancanza di elementi positivi non è neutra e legittima il rigetto. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva valutato complessivamente la precarietà della posizione di soggiorno del ricorrente, il provvedimento di espulsione pendente, la mancata compiuta identificazione e l'assenza di attività lavorativa o risocializzante, ritenendoli elementi ostativi all'affidamento; la Corte ha ritenuto corretta tale valutazione e ha quindi respinto il ricorso. Il ricorrente inoltre è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La norma impone una valutazione doppia e cumulativa: idoneità alla rieducazione e prevenzione del pericolo di recidiva. Entrambe le prognosi devono essere positive per concedere l'affidamento; la mancanza di elementi positivi legittima il rigetto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione che prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata qui per condannare il ricorrente alle spese del procedimento.
art. 606, primo comma, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per motivare i vizi denunciati (vizi di motivazione e violazioni di legge) nella censura dell'ordinanza; la Corte non ha ritenuto fondate le censure basate su tali motivi.
Massime di principio
- Per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve formulare una doppia prognosi positiva: prevenzione del pericolo di recidiva e utilità per il reinserimento sociale; entrambe sono necessarie.
- La mancanza di un'occupazione stabile costituisce un elemento rilevante ma non automaticamente decisivo: va valutata congiuntamente ad altri fattori personali e contestuali.
- L'assenza di elementi positivi concreti (es. titolo di soggiorno stabile, identificazione certa, prospettive di reinserimento) può giustificare il rigetto dell'istanza, perché non basta l'assenza di indicazioni negative.
- La presenza di provvedimenti pendenti (es. espulsione) o l'impossibilità di identificazione rappresentano ostacoli oggettivi al reinserimento e possono essere valorizzati dal giudice come motivo per negare l'affidamento.
- L'Ufficio di esecuzione penale esterna ha un ruolo nella proposta/organizzazione di attività lavorative o risocializzanti, ma la valutazione finale spetta al tribunale di sorveglianza che deve considerare l'insieme degli elementi.
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