Cassazione Civile, Ordinanza n. 10389/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica. La società cliente aveva pagato, negli anni 2010-2011, somme addebitate dal fornitore a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, ritenendo tale prelievo non dovuto perché contrario al diritto unionale. La domanda proposta in primo grado era di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della cessionaria dei crediti del fornitore, con chiamata in manleva del fornitore originario. In cassazione il fornitore ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e degli artt. 267 e 288 TFUE per avere la sentenza attribuito efficacia erga omnes all'interpretazione della Corte di giustizia e per avere disapplicato la norma interna nonostante la direttiva non avesse efficacia diretta; (2) violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e dell'art. 288 TFUE per avere riconosciuto efficacia diretta orizzontale alla direttiva 2008/118/CE in una controversia tra privati; (3) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 e dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE per avere qualificato l'addizionale come imposta indiretta rientrante nell'ambito della direttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi principale e incidentale adesivo. Ha ritenuto che le questioni fossero già state definite dalla più recente giurisprudenza di legittimità, formatasi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito dal d.lgs. n. 26 del 2007. Secondo tale orientamento, il consumatore finale che abbia pagato al fornitore l'addizionale poi riconosciuta incompatibile con il diritto UE può agire in ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore, entro il termine ordinario decennale, perché la declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la caducazione ex tunc della causa della prestazione nei rapporti tra solvens e accipiens. La Corte ha richiamato integralmente Cass. n. 13740 del 2025 e gli arresti conformi, estendendo il principio anche al caso trilaterale con cessione del credito. Ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità, considerata la natura dirimente della sopravvenuta pronuncia costituzionale, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
azione di ripetizione dell'indebito
Il consumatore finale che abbia pagato l'addizionale non dovuta può agire in ripetizione dell'indebito contro il soggetto che l'ha incassata o ha ricevuto il pagamento in rivalsa.
art. 6 del d.l. 28 novembre 1988, n. 511
La disciplina dell'addizionale provinciale all'accisa è stata travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale; la norma non può più costituire valida giustificazione del pagamento.
art. 11 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la disapplicazione della norma interna in base al diritto dell'Unione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la pretesa prevalenza del diritto unionale sulla disciplina interna.
art. 267 TFUE
Richiamato nel primo motivo come parametro relativo all'interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia.
art. 288 TFUE
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere che una direttiva non può produrre l'effetto diretto orizzontale attribuitole dalla sentenza impugnata.
art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
La Corte non fonda la decisione su un'efficacia diretta della direttiva tra privati, ma sul sopravvenuto assetto derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
La Corte ha richiamato integralmente la motivazione di un precedente conforme per giustificare il rigetto.
Massime di principio
- Quando la norma interna che ha imposto un addebito in rivalsa viene dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il diritto dell'Unione, viene meno ex tunc la causa giustificatrice del pagamento nei rapporti tra chi ha pagato e chi ha incassato.
- Il consumatore finale che abbia corrisposto in rivalsa un tributo o un'addizionale poi dichiarati illegittimi può proporre azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. contro il fornitore che ne abbia richiesto il pagamento, restando salva la successiva rivalsa del fornitore verso lo Stato.
- La cessione del credito non impedisce, di per sé, l'azione restitutoria del solvens quando il pagamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto trilaterale; il principio di ripetizione opera anche se la somma sia stata versata alla cessionaria.
- Non è necessario fondare la tutela del privato sull'efficacia diretta orizzontale della direttiva, se la decisione trova base autonoma nella caducazione della norma interna conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale.
- La sopravvenienza di una pronuncia costituzionale o di un orientamento nomofilattico decisivo può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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