Sentenza n. 929/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che riconosceva differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 63/2021 del Tribunale di Vibo Valentia – sezione lavoro, non impugnata e divenuta irrevocabile, con la quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia era stata condannata a corrisponderle la differenza tra le retribuzioni spettanti per le mansioni di collaboratore sanitario-infermiere di categoria D e quelle percepite in base all'inquadramento nella categoria C, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze, con detrazione dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, limitatamente ai crediti maturati dal 5 settembre 2008. La sentenza era stata notificata quale titolo esecutivo il 17 ottobre 2022. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute, della rivalutazione e degli interessi nei limiti stabiliti dal titolo, nonché delle spese processuali liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario e del rimborso delle spese sostenute per una perizia contabile. L'amministrazione non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato imponeva all'amministrazione l'integrale soddisfazione della pretesa creditoria e che l'ASP non aveva fornito prova dell'avvenuto adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'ASP di eseguire il giudicato, detraendo quanto eventualmente già pagato, e ha assegnato 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento delle somme dovute, comprensive di rivalutazione e interessi nei soli limiti risultanti dal titolo esecutivo. Sono state escluse le spese processuali del giudizio di cognizione liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, poiché il difensore, titolare di una posizione soggettiva autonoma, avrebbe dovuto agire anche personalmente nel giudizio di ottemperanza. È stata inoltre respinta la richiesta di rimborso delle spese della perizia contabile, ritenuta non strettamente funzionale alla soddisfazione del credito. Per l'eventuale inerzia dell'amministrazione è stato nominato commissario ad acta il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia, con facoltà di delega, da attivarsi dopo la scadenza del termine assegnato e su istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'ASP è stata altresì condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.852,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente; il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'adozione delle misure necessarie a dare attuazione al giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, detraendo soltanto quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, rivalutazione monetaria e interessi possono essere riconosciuti esclusivamente nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal titolo giudiziale da eseguire; il giudice dell'ottemperanza non può estendere il contenuto sostanziale del giudicato.
- Le spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario costituiscono una posizione soggettiva autonoma del difensore; pertanto, per ottenerne l'esecuzione in sede di ottemperanza, il difensore deve agire anche personalmente e non può limitarsi a intervenire quale rappresentante della parte vittoriosa.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono automaticamente ripetibili le spese di una perizia contabile sostenute dal creditore dopo la sentenza, quando non risultino strettamente funzionali alla soddisfazione del credito oggetto del giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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