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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Bari, Sezione 1

per la riproposizione, ai sensi dell’art. 11 Cod. proc. amm. e dell’art. 59 della legge n. 69/2009, del giudizio inter partes iscritto al R.G. n. 3829/2017 del Tribunale Civile di Foggia, definito con sentenza n. 201/2021, pubblicata in data 25 gennaio 2021, e passata in giudicato in data 26 luglio 2021, per: i. dichiarare l’inadempimento delle società Eurowind S.r.l. e Euro-wind Ascoli 1 S.r.l., meglio indicate in epigrafe, alle obbligazioni assunte con la convenzione rep. n. 2221 del 16.03.2011; ii. condannare le medesime società, in solido, al pagamento in favore del Comune ricorrente della somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di indennità, corrispettivi, canoni e/o altro titolo, comunque denominato, previsti dalla citata convenzione, oltre aggiornamento ISTAT, interessi e rivalutazione monetaria, dal 2011 sino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202101220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: controversia riproposta dinanzi al giudice amministrativo dopo la definizione del giudizio civile, avente ad oggetto l'inadempimento di obbligazioni assunte con convenzione e il pagamento di somme dovute in base alla stessa

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (società convenute)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Orta Nova ha riproposto, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. e dell'art. 59 della legge n. 69/2009, una controversia già definita dal Tribunale Civile di Foggia, chiedendo di accertare l'inadempimento di due società alle obbligazioni assunte con una convenzione e di condannarle, in solido, al pagamento di indennità, corrispettivi, canoni o altre somme previste dalla convenzione, oltre aggiornamento ISTAT, interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio il TAR ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo controversa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, e ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

La decisione

Il TAR prende atto dell'ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti dinanzi a tale giudice. Per effetto della pronuncia vincolante sulla questione di giurisdizione, il TAR dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia e non procede all'esame delle domande di accertamento dell'inadempimento e di condanna al pagamento delle somme convenzionali. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione della peculiarità del caso e dell'esito in rito.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    per la riproposizione del giudizio e per il conflitto negativo di giurisdizione

    Disciplina la riassunzione o riproposizione della causa davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione e consente al giudice amministrativo di sollevare conflitto negativo di giurisdizione.

  • art. 59 legge n. 69/2009

    per la riproposizione del giudizio

    Richiamato quale fondamento della riproposizione del giudizio dopo la pronuncia sulla giurisdizione.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    ha sollevato d’ufficio ... conflitto negativo di giurisdizione

    Consente al giudice amministrativo di rimettere la questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione quando ritenga che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    sospensione del presente giudizio

    Richiamato quale fondamento della sospensione del processo amministrativo nelle more della decisione sulla questione di giurisdizione.

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione del presente giudizio

    Richiamato, unitamente all'art. 79 c.p.a., per la sospensione necessaria del giudizio in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo solleva un conflitto negativo di giurisdizione e le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve prendere atto della pronuncia e non può esaminare il merito della controversia.
  • La controversia relativa all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie o convenzionali e alla condanna al pagamento di somme derivanti da una convenzione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando non sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo dell'amministrazione, secondo quanto stabilito nella fattispecie dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite resa sul conflitto negativo di giurisdizione vincola il giudice amministrativo quanto all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e comporta la rimessione delle parti davanti al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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