Cassazione Penale, Ordinanza n. 00165/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 19 gennaio 2024. Per il primo ricorrente, i primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico, sostenendo che il riconoscimento fosse inattendibile; gli ulteriori motivi censuravano il trattamento sanzionatorio. La Corte reputa tali doglianze generiche e non specifiche, perché ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata. Per il secondo ricorrente, l'unico motivo denunciava il mancato rilievo della prescrizione, assumendo che la recidiva fosse stata applicata senza motivazione esplicita e dovesse essere esclusa ai fini del calcolo del termine prescrizionale. La Corte lo ritiene manifestamente infondato, affermando che la recidiva, quando integra un'aggravante ad effetto speciale, deve essere considerata ai fini della prescrizione anche se giudicata subvalente nel bilanciamento ex art. 69, comma 2, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, la genericità dei motivi impedisce il controllo di legittimità sul riconoscimento fotografico e sulla determinazione della pena; per il secondo ricorrente, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata perché la recidiva ad effetto speciale rileva comunque nel computo del termine prescrizionale. Conseguentemente, entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dal difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 132 c.p.
La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo se non conforme alla legge e ai canoni della logica; in caso contrario il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio discrezionale del merito.
art. 133 c.p.
Non è necessario che il giudice prenda singolarmente in esame tutti gli elementi indicati dalla norma; è sufficiente richiamare quelli ritenuti di maggiore rilievo ai fini della valutazione complessiva della pena.
art. 69, comma 2, c.p.
La recidiva, se qualificabile come aggravante ad effetto speciale, va considerata nel giudizio di comparazione anche quando sia ritenuta subvalente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si limitano a riproporre in modo apodittico censure già disattese dal giudice di merito, senza reale confronto con la motivazione impugnata.
- La valutazione di attendibilità di un riconoscimento fotografico, se sorretta da motivazione logica e da ulteriori elementi probatori, non è censurabile in sede di legittimità come mera rivalutazione del merito.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dà conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., senza necessità di una confutazione analitica di ogni singolo parametro legale.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre tenere conto della recidiva quando essa integri un'aggravante ad effetto speciale, anche se nel bilanciamento ex art. 69 c.p. risulti subvalente.
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