Sentenza n. 13082/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici, verbale ispettivo, verbale unico di accertamento e annotazione nel casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa operante nei lavori pubblici)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 11, del d.lgs. n. 81/2008, nonché i verbali dell’Ispettorato del lavoro e la conseguente annotazione ANAC. Ha dedotto che, al momento dell’accesso ispettivo e dell’accertamento, era in corso il rinnovo dell’attestazione SOA, avviato dalla società di nuova costituzione mediante il trasferimento, a seguito di scissione parziale, del ramo d’azienda e dei relativi requisiti SOA posseduti dalla società originaria. La ricorrente ha sostenuto che l’attestazione SOA precedente operasse in regime di ultravigenza e continuità fino al rilascio della nuova attestazione, conseguita il giorno successivo al verbale di accertamento e in una classifica superiore alla III. Ne sarebbe derivata l’applicabilità dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008, che esonera dal possesso della patente a crediti le imprese in possesso di attestazione SOA almeno di classifica III. È stato inoltre contestato il mancato accertamento dell’elemento soggettivo e, in via subordinata, è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui prevede una sanzione interdittiva fissa di sei mesi senza consentire una valutazione di adeguatezza e proporzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il motivo relativo all’operatività dell’ultravigenza dell’attestazione SOA. Dall’atto pubblico di scissione e dalla perizia giurata risultava che i requisiti SOA relativi al ramo d’azienda trasferito erano passati alla società ricorrente, unitamente all’attestazione SOA di categoria III. L’operazione societaria, comportando il trasferimento di un’azienda o di un suo ramo, consentiva al nuovo soggetto di avvalersi dei requisiti posseduti dagli operatori economici che lo avevano originato, ai sensi dell’art. 16, comma 9, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, richiamato nel provvedimento come d.lgs. n. 36/2026. Il regime di ultravigenza, applicabile durante la verifica o il rinnovo dell’attestazione, conserva la continuità dei requisiti e della classifica già posseduta. Tale regime opera anche ai fini dell’esonero dalla patente a crediti previsto dall’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008, non essendo previsto un regime differenziato. Pertanto, la società non era tenuta a munirsi della patente a crediti in attesa del rilascio della nuova attestazione SOA, poi effettivamente conseguita il giorno successivo al verbale di accertamento e per una classifica superiore alla III. Il TAR ha rilevato inoltre che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare che le imponeva di rivalutare concretamente l’applicabilità dell’ultravigenza, si era limitata a ripercorrere i fatti senza svolgere la rivalutazione richiesta. Sono stati quindi annullati il provvedimento interdittivo, i verbali impugnati e la conseguente annotazione ANAC. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008
Prevede il potere sanzionatorio interdittivo applicato dall’Amministrazione in relazione alla violazione accertata.
art. 27, comma 15, d.lgs. n. 81/2008
Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
L’esonero dalla patente a crediti opera anche quando l’attestazione SOA precedente è soggetta a verifica o rinnovo e continua a produrre effetti in regime di ultravigenza.
art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Individua l’attestazione di qualificazione SOA rilevante ai fini dell’esonero previsto dall’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008.
art. 16, comma 9, Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023
In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine.
In caso di scissione o altra operazione con trasferimento di azienda o ramo d’azienda, il nuovo soggetto può utilizzare i requisiti SOA del soggetto originario, assicurando la continuità della qualificazione durante la procedura di verifica o rinnovo.
art. 16, comma 10, Allegato II.12, d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale disposizione relativa alla verifica necessaria per il riconoscimento della continuità della qualificazione SOA.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’attestazione SOA continua a produrre effetti durante la pendenza della procedura di verifica o rinnovo, secondo il regime di ultravigenza, consentendo al titolare di conservare i requisiti e la classifica già posseduti fino al rilascio della nuova attestazione.
- In caso di scissione o di altra operazione societaria che comporti il trasferimento di un’azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi dei requisiti SOA posseduti dalla società dante causa, con continuità della qualificazione nei limiti risultanti dall’operazione e dalla verifica prevista dalla disciplina applicabile.
- L’ultravigenza dell’attestazione SOA opera anche ai fini dell’esonero dall’obbligo di possesso della patente a crediti previsto dall’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008, poiché la legge non stabilisce un regime differenziato per tale finalità.
- Quando la continuità della qualificazione SOA è confermata dal successivo rilascio di una nuova attestazione, anche di classifica superiore, non può essere sanzionata la mancata acquisizione della patente a crediti nel periodo intermedio, se l’impresa era già coperta dall’ultravigenza dell’attestazione precedente.
- L’Amministrazione destinataria di un ordine giudiziale di rivalutazione del caso concreto deve svolgere una nuova valutazione effettiva e specifica; la mera ricostruzione dei fatti già esaminati non soddisfa l’obbligo conformativo derivante dall’ordinanza giurisdizionale.
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