Sentenza n. 391/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 55/2025, n. 84/2025 e n. 299/2025, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Terni n. 55/2025, n. 84/2025 e n. 299/2025, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle tre sentenze del Tribunale di Terni relative alla corresponsione della carta docenti, limitatamente alle statuizioni di condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. Ha dedotto di avere notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ricevere il pagamento. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il pagamento sostitutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti, anche alla luce dell'ultima memoria del ricorrente, non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni le spese legali liquidate, comprensive degli interessi legali maturati dopo la pubblicazione delle sentenze. Ha nominato fin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Terni, o un funzionario delegato, perché, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme ancora dovute. Per l'eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero, liquidabile da quest'ultimo sulla base della relazione documentata e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza, senza necessità di ulteriori provvedimenti del TAR. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Terni o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento; il pagamento comprende le somme dovute in base al giudicato e gli interessi legali riconosciuti.
artt. 112 ss. c.p.a.
La controversia riguarda l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Terni n. 55/2025, n. 84/2025 e n. 299/2025, concernenti la corresponsione della carta docenti, nelle sole parti in cui hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali in favore del difensore in quella sede dichiaratosi antistatario.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per conseguire l'esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese legali contenute in sentenze passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.
La disposizione è menzionata per attestare che il ricorrente aveva atteso il termine previsto prima di chiedere l'ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
La liquidazione forfettaria delle spese del giudizio è stata effettuata considerando la semplicità e serialità della controversia e rispettando la misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può avere a oggetto anche l'esecuzione della sola statuizione di condanna alle spese legali contenuta in una sentenza passata in giudicato, quando il pagamento non sia stato effettuato.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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