Sentenza n. 551/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4339/2023, depositata e resa pubblica il 11.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9593/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.12.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero all'accredito di somme sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4339/2023, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 3.500. La ricorrente ha documentato la notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, ritenendosi l'attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Ha inoltre precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario e la possibile responsabilità amministrativa per ritardi nell'esecuzione. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo e deve inutilmente decorrere prima della proposizione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione di previsione della disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato in tema di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario passata in giudicato, quando sia stata notificata all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il puntuale e integrale adempimento del titolo entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta con potere sostitutivo.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della conseguente sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.
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