Sentenza n. 1415/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO Sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4397/2024, depositata e resa pubblica il 11.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 15134/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all' amministrazione in data 21.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 21 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettati i termini processuali dell'azione di ottemperanza e ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era stata ritualmente notificata all'amministrazione, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio può essere decorso, ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo avvantaggiarsi della propria inerzia e trattandosi di obbligazione pecuniaria fungibile. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, la cui spettanza era stata accertata dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempie all'obbligo conformativo derivante dalla decisione.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale fissato dal giudicato per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratta di obbligazione fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, la cui imposizione deve essere valutata equitativamente in relazione alle circostanze concrete.
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