Cassazione Penale, Sentenza n. 6820/2024 del 15/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa risposta al primo motivo di appello relativo alla carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) del reato di omessa presentazione delle dichiarazioni IVA per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il difensore ha sostenuto che era stato depositato l'annuale "comunicazione dati IVA" che dimostrerebbe l'assenza del dolo e che l'omissione derivava da una scorretta comunicazione con lo studio commercialista incaricato. In sede di conclusioni è stata inoltre prodotta documentazione relativa al pagamento del debito tributario (adesione alla "rottamazione quater").
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta in sede di conclusioni relativa al pagamento del debito (nuova prova non valutabile in cassazione). Ha dichiarato fondato il ricorso perché la motivazione della Corte territoriale è carente e manifestamente illogica rispetto al motivo di appello: la sentenza di appello ha travisato i fatti (parlando di dichiarazioni dei redditi e di una ditta individuale mentre l'imputato era legale rappresentante di una s.r.l. e la contezza riguarda omissioni IVA) e non ha dato risposta motivata alla dedotta assenza del dolo specifico. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio, richiamando inoltre il principio secondo cui l'affidamento ad un professionista non esclude di per sé la responsabilità penale, ma la sussistenza del dolo richiede elementi fattuali specifici.
Norme richiamate
Il delitto di omessa dichiarazione è un reato omissivo proprio; l'obbligo dichiarativo è personale e indelegabile. L'affidamento a un professionista non esonera dalla responsabilità penale, ma la prova del dolo specifico richiede elementi che dimostrino la volontà consapevole di evadere per importi penalmente rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 (Platarnone)
In Cassazione sono inammissibili documenti nuovi che costituiscono nuova prova o richiedono una valutazione sulla loro efficacia, salvo che non fossero esibibili nei precedenti gradi di giudizio.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 (Porzio)
La prova del dolo specifico nei reati tributari non deriva dalla mera violazione dell'obbligo dichiarativo né da una semplice culpa in vigilando; occorrono elementi fattuali che dimostrino la consapevole preordinazione dell'omissione all'evasione.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile introdurre documenti nuovi che configurino nuova prova se non erano esibibili nei precedenti gradi: tali produzioni possono essere dichiarate inammissibili.
- La Corte d'appello è tenuta a rispondere in modo specifico ai motivi di impugnazione: una motivazione che non affronta il punto centrale dedotto dall'appello può determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- Errori nella ricostruzione dei fatti (es. confusione tra ditta individuale e s.r.l., o fra dichiarazioni redditi e dichiarazioni IVA) possono rendere la motivazione manifestamente illogica e inidonea a sostenere la condanna.
- L'affidamento dell'adempimento a un professionista non libera dall'obbligo personale di dichiarazione; tuttavia, l'eventuale responsabilità penale per dolo richiede elementi probatori concreti che mostrino la volontà di evadere.
- Se il giudice di merito non valuta adeguatamente la sussistenza del dolo specifico contestato, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio che esamini la questione in modo compiuto.
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