Sentenza n. 4080/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 28.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 31.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/2002, con determinazione dell'importo in misura superiore a quella precedentemente calcolata e intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 28 ottobre 2022, adottata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2506 del 5 aprile 2022, con la quale erano stati annullati i precedenti provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna lattiera 2001/2002. AGEA aveva ricalcolato il prelievo a carico dell'impresa in misura maggiore rispetto a quella precedente e ne aveva intimato il pagamento entro sessanta giorni. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, inclusi quelli relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, riepilogati nella relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/2002. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'articolo 10-bis, comma 4, del d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relative anche alla campagna controversa, quando già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza normativa ha determinato ex lege l'inefficacia del provvedimento impugnato, rendendo non più utile una pronuncia sul merito della sua legittimità. Il giudice ha valorizzato anche la formale dichiarazione della ricorrente, depositata il 23 gennaio 2026, con cui è stata rappresentata la perdita di efficacia dell'atto e richiesto che il giudizio fosse definito in rito. Le spese sono state integralmente compensate, poiché la definizione è dipesa da una sopravvenienza normativa e non da un successivo provvedimento dell'amministrazione, sicché non è ravvisabile un esercizio di potere autoritativo né un intervento di autotutela decisoria da parte di AGEA.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.-l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
ha privato di efficacia le comunicazioni di ricalcolo del prelievo relative anche alla campagna lattiera controversa già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione
La sopravvenienza normativa ha determinato l'inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, facendo venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa determina ex lege l'inefficacia dell'atto impugnato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla legittimità dell'atto e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza normativa che incide direttamente sull'efficacia dell'atto impugnato non equivale all'esercizio di autotutela decisoria da parte dell'amministrazione e, in assenza di un successivo provvedimento amministrativo, non giustifica l'imputazione all'amministrazione dell'esito del giudizio ai fini delle spese.
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