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Sentenza

Sentenza n. 2027/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle domande di permesso di costruire presentate il 13 maggio 2025 e il 3 luglio 2025 per la realizzazione del primo e del secondo stralcio delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Attuativo AT3.1

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sulle sei domande di permesso di costruire presentate il 13 maggio 2025 (protocolli nn. 5790/25, 5793/25, 5794/25 e 5795/25) e il 3 luglio 2025 (protocolli nn. 8256/25 e 8258/25), relative alle opere di urbanizzazione del primo e del secondo stralcio del Piano Attuativo AT3.1. Ha chiesto la declaratoria dell’obbligo comunale di provvedere e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Con memoria del 25 settembre 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio né la domanda di nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse e in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il principio dispositivo impedisse al giudice di decidere il merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Spese compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    le spese di lite possono compensarsi in conformità alla richiesta di parte ricorrente.

    La disposizione è richiamata in relazione alla regolazione delle spese, compensate in conformità alla richiesta della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, e non risultano repliche o richieste diverse della controparte, il principio dispositivo impedisce al giudice di decidere il merito o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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