Cassazione Penale, Sentenza n. 20502/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, accogliendo il reclamo del detenuto Bisogni, aveva autorizzato l'acquisto di un lettore di CD/DVD musicali per uso ricreativo. Il ricorso denunciava violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 dell'ordinamento penitenziario, degli artt. 14 e 40 del regolamento (DPR 230/2000) e deduceva che, essendo il detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis, l'uso di lettori portatili è vietato per motivi di sicurezza e che il giudice avrebbe esercitato competenze riservate all'amministrazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 40 DPR 230/2000 non pone un divieto assoluto all'autorizzazione, ma ha ricordato che la concessione di lettori per uso ricreativo non è un diritto soggettivo assoluto e deve essere bilanciata con le esigenze di controllo e con l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (impegno di risorse umane e materiali per la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti). Nel caso concreto il Tribunale non ha valutato concretamente l'impatto organizzativo e si è limitato a ritenere sufficiente l'uso di prodotti SIAE sigillati, senza verificare se ciò evitasse gli oneri di controllo; per tali carenze la sentenza è stata annullata e rinviata
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 35-bis, 41-bis, 69
L'art. 41-bis legittima l'adozione di misure detentive speciali e giustifica maggiori esigenze di sicurezza e controllo; le richieste di autorizzazione ad apparecchi vanno bilanciate con tali esigenze e con l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto
DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 40, comma 1
"ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio"
La disposizione non costituisce un divieto tassativo ma non conferisce un diritto assoluto all'uso ricreativo; permette valutazioni discrezionali dell'amministrazione e della giurisdizione in ordine alla compatibilità con la sicurezza e le risorse
Costituzione, art. 33
Il richiamo alla libertà dell'arte e della scienza non può automaticamente prevalere sulle specifiche esigenze di sicurezza e organizzazione degli istituti penitenziari; non trasforma l'accesso personalizzato ai contenuti musicali in un diritto assoluto
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. a) e b.; disposizioni attuative art. 173
Il vizio denunciato comprende anche la questione se il giudice abbia oltrepassato limiti di competenza o non abbia adeguatamente valutato aspetti tecnici/organizzativi spettanti all'amministrazione; la Corte verifica la correttezza del sindacato giurisdizionale
Massime di principio
- L'autorizzazione all'uso o all'acquisto di dispositivi (es. lettori CD/DVD) da parte di detenuti sottoposti a regime 41-bis non è un diritto assoluto, ma una concessione possibile da valutare caso per caso
- Il giudice che decide su richieste di questo tipo deve valutare concretamente l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (sicurezza, impiego di risorse umane e materiali) e non limitarsi a considerazioni teoriche o a richiamare principi costituzionali in termini assoluti
- L'art. 40 DPR 230/2000 non esclude a priori l'autorizzazione, ma non impone l'accoglimento automatico delle domande ricreative; la norma ammette discrezionalità dell'amministrazione e controllo giudiziale che bilanci interessi
- La presenza di supporti sigillati o marchi di origine (es. SIAE) non è di per sé sufficiente a esonerare l'amministrazione dall'adozione di misure di sicurezza e di controllo, né a impedire che il diniego sia legittimo se motivato e proporzionato
- Se l'amministrazione nega l'autorizzazione, la decisione deve contenere valutazioni concrete e motivate sull'impossibilità di assicurare la messa in sicurezza; in mancanza di tali valutazioni il provvedimento (o l'ordinanza che lo conferma) può essere annullato e rinviato
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