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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34193/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 7/11/2024 per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di tutte le condotte ascritte (in particolare quelle relative alle cartelle esattoriali notificate il 23/01/2018 e il 14/02/2018). Il ricorrente sosteneva che il termine massimo di prescrizione dovesse decorrere dall'ultimo atto fraudolento idoneo a mettere in pericolo le pretese erariali (ossia dagli ultimi atti distrattivi effettuati tra il 2012 e il 2015) e non dalla data di notificazione delle cartelle esattoriali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000), in quanto reato di pericolo eventualmente permanente, si consuma con il compimento dell'ultimo atto idoneo a mettere in pericolo le ragioni esecutive dell'erario, per cui i termini di prescrizione decorrono da tale ultimo atto. Nel caso concreto gli atti di disposizione patrimoniale (trasferimenti/prelievi dai conti sociali) si sono verificati tra il 2012 e il 2015, pertanto il termine massimo di prescrizione (7 anni e mezzo) era decorso alla data della sentenza impugnata (7/11/2024). Il mero occultamento o mancata consegna di documenti contabili integra, di regola, il reato di occultamento/distruzione di documenti (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) e non costituisce automaticamente un ulteriore atto di sottrazione patrimoniale ai sensi dell'art. 11. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte interessata, ha revocato la confisca per equivalente e ha fatto rivivere le statuizioni della sentenza del 2/2/2022 del Tribunale di Pistoia per quanto compatibile.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo eventualmente permanente; la consumazione e il termine di prescrizione decorrono dall'ultimo atto idoneo a mettere in pericolo le pretese erariali (ossia dall'ultimo atto di disposizione patrimoniale fraudolenta)

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    L'occultamento o la mancata consegna di scritture contabili integra, di regola, il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili e non, di per sé, il reato di sottrazione fraudolenta previsto dall'art. 11

  • art. 157 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla reiterazione/continuazione e al calcolo della pena; utilizzata nella prospettazione della doglianza sulla prescrizione e sulla continuazione

  • art. 161 cod. pen.

    Norma richiamata concernente il calcolo dei termini di prescrizione; rilevante per la determinazione del decorso temporale della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso, attinente a valutazioni probatorie e deduzioni difensive; citata in relazione alla doglianza sulla decorrenza della prescrizione

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua il vizio di motivazione e violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione, utilizzata dall'imputato per lamentare errata applicazione delle norme sulla prescrizione

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato nella comparazione fra norme (art.11 fiscale vs. norme fallimentari) per escludere la coincidenza di materia e quindi la reciproca esclusione applicativa; sottolinea la diversità di beni giuridici tutelati

Massime di principio

  • Per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 d.lgs. n.74/2000) il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto materiale idoneo a compromettere l'azione esecutiva dell'erario: non dalla notifica delle cartelle se gli atti dispositivi fraudolenti sono stati compiuti in momento anteriore
  • Il mero occultamento o la mancata consegna di documentazione contabile integra, di norma, il reato di occultamento/distruzione di documenti (art.10 d.lgs. n.74/2000) e non sostituisce automaticamente un atto di sottrazione patrimoniale rilevante ai fini dell'art.11
  • La dichiarazione di fallimento non costituisce, di per sé, il momento consumativo necessario per far decorrere la prescrizione del reato fiscale: occorre individuare l'ultimo atto idoneo a incidere sulle pretese erariali
  • I reati fiscali di pericolo e i reati fallimentari di danno possono concorrere quando siano integrati gli elementi distintivi di ciascuno (diverso bene giuridico, diversa tipologia di danno/pericolo, diverso dolo), per cui la sussistenza di reati fallimentari non esclude automaticamente la configurabilità di reati fiscali, né viceversa
  • Se in un processo d'appello la corte ritiene non prescritta una parte delle condotte ma la Cassazione accerta che la prescrizione è maturata, le statuizioni affette da prescrizione devono essere annullate e le misure accessorie (es. confisca per equivalente) eventualmente collegate a quelle condotte revocate

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