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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24028/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata con più sentenze irrevocabili per reati contro il patrimonio e in materia di falsità documentali, ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra diverse condanne, sostenendo che i fatti fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione ha accolto solo parzialmente l'istanza, unificando i reati commessi tra dicembre 2003 e maggio 2005, ma ha escluso la continuazione per altri episodi collocati temporalmente in periodi assai distanti (tra ottobre 2000 e marzo 2002, e tra maggio 2008 e giugno 2011), rilevando l'assenza di specifiche allegazioni sull'ideazione preventiva unitaria. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando inoltre che il provvedimento fosse stato emesso prima della scadenza del termine concesso per depositare la certificazione dei periodi di detenzione o arresti domiciliari, periodi che avrebbero spiegato l'intervallo temporale tra i reati; ha inoltre insistito sull'omogeneità delle condotte, delle modalità esecutive e sul fatto che la continuazione fosse già stata riconosciuta per alcune fattispecie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che vi fosse stato un pregiudizio per la decisione anticipata rispetto al termine concesso alla difesa, poiché il giudice aveva comunque acquisito d'ufficio la documentazione relativa ai periodi di restrizione. Nel merito, ha ritenuto non consentita la censura perché non si confrontava con la ratio dell'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione aveva fondato il diniego della continuazione sulla mancanza di allegazioni specifiche e concrete idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso per i reati più distanti nel tempo, e la ricorrente aveva opposto solo richiami generici a contiguità cronologica, omogeneità delle condotte e a una pretesa progettazione unitaria, chiedendo in sostanza una rivalutazione di merito non ammessa in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina l'applicazione in executivis del vincolo della continuazione tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili; richiede allegazioni idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    la continuazione postula che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • artt. 648 c.p.

    richiamati come uno dei reati-fine e dei reati unificati o contestati nelle sentenze irrevocabili.

  • artt. 56-640 c.p.

    richiamati come reato di truffa tentata oggetto di alcune sentenze irrevocabili e della continuazione già riconosciuta o richiesta.

  • artt. 494 c.p.

    richiamato tra i reati oggetto di una delle sentenze irrevocabili.

  • artt. 477 c.p.

    richiamato tra i reati documentali oggetto di una delle sentenze irrevocabili.

  • artt. 482 c.p.

    richiamato tra i reati documentali oggetto di una delle sentenze irrevocabili.

  • art. 489 c.p.

    richiamato tra i reati documentali oggetto di una delle sentenze irrevocabili.

  • art. 497-bis, comma 2, c.p.

    richiamato tra i reati oggetto dell'ultima sentenza irrevocabile indicata.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede che il condannato alleghi elementi specifici e concreti dai quali desumere l'esistenza di un progetto criminoso unitario; non bastano affermazioni generiche.
  • La mera contiguità temporale tra gli addebiti, ovvero l'identità o analogia dei titoli di reato, costituisce indice compatibile anche con una abitualità criminosa e non dimostra di per sé l'unicità del disegno criminoso.
  • L'identità del disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p. presuppone una preventiva rappresentazione e deliberazione unitaria di una serie di condotte criminose; non coincide con un programma di vita delinquenziale indeterminato.
  • Lo scarto temporale marcato tra fatti di reato è un elemento ostativo che, in difetto di specifiche allegazioni difensive idonee a spiegarlo, può legittimare il diniego della continuazione.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione nel merito della motivazione del giudice dell'esecuzione quando quest'ultimo abbia reso una decisione logica e non contraddittoria sul difetto di prova dell'unicità del disegno criminoso.
  • L'eventuale acquisizione d'ufficio della documentazione sui periodi di restrizione personale può escludere qualsiasi pregiudizio derivante dalla decisione assunta prima del deposito difensivo annunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

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