Cassazione Civile, Ordinanza n. 04527/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la sopravvenuta estinzione non integra l'ipotesi di inammissibilità originaria del gravame cui la norma sanzionatoria è riferita.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine da una precedente sentenza che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e, in sede successiva, dal recupero di crediti retributivi connessi al corretto inquadramento del lavoratore. Dopo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del tribunale e il successivo rigetto dell'appello da parte della corte territoriale, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, centrato sulla prescrizione dei crediti retributivi azionati dal lavoratore. La Corte d'appello aveva escluso la prescrizione ritenendo che, in applicazione dell'art. 2945, comma 2, c.c., la prescrizione restasse sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio introdotto con atto interruttivo, richiamando anche un precedente di legittimità. Nelle more del giudizio di cassazione, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo bonario: la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il resistente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 2945, comma 2, c.c.
Se l'interruzione della prescrizione avviene con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio; la regola è stata richiamata per escludere la prescrizione dei crediti azionati come conseguenza diretta dell'accertamento del rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto per le impugnazioni dichiarate inammissibili originariamente, non anche per quelle che si estinguono per rinuncia sopravvenuta.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato, ma non opera nel caso di estinzione sopravvenuta per rinuncia.
Massime di principio
- Quando la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio volto ad accertare il diritto presupposto, il termine prescrizionale resta sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce quel giudizio.
- I crediti retributivi che costituiscono effetto diretto dell'accertamento giudiziale del rapporto di lavoro e del corretto inquadramento possono essere considerati soggetti al medesimo regime sospensivo della prescrizione del diritto accertato.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non si applica quando l'esito estintivo del giudizio sia sopravvenuto per rinuncia al ricorso.
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