Cassazione Penale, Sentenza n. 43716/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Perugia che l'aveva confermata condannandola per concorso nella detenzione a fini di spaccio, trasporto e importazione di 12 kg di cocaina. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) censura per presunta illogicità nel rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per l'esame ex art. 197-bis cod. proc. pen. di Mark Lawrence; 2) contestazione dell'esistenza di concorso nel trasporto, sostenendo al più una mera connivenza non punibile; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (partecipazione di minima importanza); 4) mancata applicazione delle attenuanti generiche. In sostanza la difesa sosteneva che la Shkreli fosse solo spettatrice e che il ruolo attivo fosse di Lawrence e Cunaj, mentre la Shkreli si sarebbe limitata a farsi accompagnare dalla Oruci e, al più, ad avere un ruolo marginale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del merito avesse motivato correttamente il diniego della rinnovazione istruttoria (ai sensi dell'art. 603 c.1 c.p.p.), essendo il dibattimento completo e l'esame di Lawrence non "assolutamente necessario" alla decisione. Quanto al merito, la Corte ha condiviso la ricostruzione dei giudici di merito: la Shkreli noleggiò l´autovettura a nome di Oruci, si recò a Bruxelles accompagnata dalla Oruci, scortò l'auto fino all'Italia insieme a Lawrence e Cunaj, indicando anche dove fermarsi, e quindi fornì un contributo consapevole e non marginale all'operazione, configurando il concorso ex art. 110 c.p. La distinzione tra connivenza e concorso è stata richiamata: il contributo della Shkreli ha avuto efficacia agevolativa e garantito sicurezza agli altri. L'attenuante della minima importanza e le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'apporto non trascurabile e dell'assenza di elementi positivi tali da giustificarle. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Configurazione del concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che la Shkreli abbia fornito un contributo consapevole e agevolativo alla commissione del reato, integrando il concorso ex art. 110.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce la detenzione a fini di spaccio e l'importazione di sostanze stupefacenti; la condanna per importazione e detenzione a fini di spaccio di 12 kg di cocaina si fonda su tale disposizione.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90
Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; la Corte territoriale ha escluso l'applicazione di tale aggravante nel caso concreto.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: richiede incompletezza del dibattimento o l'impossibilità di decidere senza rinnovazione; la Corte d'appello ha correttamente valutato che non ricorressero tali condizioni.
art. 197-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento all'esame di Lawrence richiesto dalla difesa; la Corte ha ritenuto inutile tale esame per la decisione, motivando il rifiuto della rinnovazione.
art. 114 cod. pen.
Attenuante per partecipazione di minima importanza: negata poiché il contributo della Shkreli è stato ritenuto non trascurabile nell'economia dell'azione criminale.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi (oltre l'incensuratezza) e la gravità della vicenda ha giustificato la negativa valutazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione controlla la logica e la coerenza della motivazione senza poter rivedere il significato probatorio degli elementi di fatto valutati dal giudice di merito.
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Richiesta di sintesi nella esposizione dei motivi di ricorso; citata in ordine alla forma e ai limiti dell'esposizione dei motivi.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è consentita solo se il dibattimento è incompleto o se il giudice non può decidere senza nuove prove: la scelta è rimessa al merito e la Cassazione verifica soltanto la coerenza della motivazione sul punto.
- La distinzione tra connivenza e concorso negli stupefacenti dipende dalla presenza di un contributo consapevole e idoneo ad agevolare o garantire l´attività illecita: atti quali noleggiare un'auto in nome di terzi, accompagnare/escortare il corriere, indicare soste e mantenere controllo sono considerati contributi attivi e possono integrare il concorso.
- Per il riconoscimento dell'attenuante della minima importanza (art. 114 c.p.) occorre che il contributo sia concretamente trascurabile nell'economia complessiva del reato; non è sufficiente che il ruolo sia "subordinato" se ha rilevanza causale o organizzativa.
- Le attenuanti generiche possono essere negate anche sulla base di un solo elemento ritenuto prevalente (es. gravità del fatto, capacità a delinquere, assenza di elementi positivi): il giudice può motivare la prevalenza di tale elemento senza esaminare tutti i criteri alternativamente.
- La Corte di Cassazione non reinterpreta le intercettazioni in chiave probatoria diversa dal giudice di merito: l'interpretazione di linguaggio criptico o cifrato è questione di fatto rimessa al giudice di merito, purché la sua interpretazione sia logicamente motivata rispetto alle massime di esperienza.
- Il rigetto del ricorso per motivi sostanziali comporta anche la condanna alle spese di giudizio; la valutazione complessiva delle condotte e delle prove utilizzate in primo e secondo grado, se logica e coerente, è difficilmente ribaltabile in cassazione.
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