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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25779/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2022 che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per presunta errata affermazione di giudicato cautelare sulla fittizietà dei distacchi transnazionali e mancata valutazione del fumus del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000; (ii) vizi di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'effettiva esistenza del costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, che, se non erogata, non potrebbe costituire base di calcolo per oneri previdenziali e ritenute fiscali; (iii) violazione di legge per confusione tra il concetto di fungibilità del bene e il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato contestato, con mancata motivazione sul rapporto di pertinenzialità.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto: (1) infondato il primo motivo poiché la precedente sentenza della Seconda Sezione aveva già deciso negativamente sulle censure attinenti alla truffa e dunque le questioni relative alla fittizietà dei distacchi erano ormai coperte da giudicato cautelare; (2) il secondo motivo privo di specificità, visto che il Tribunale ha motivato adeguatamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e ha illustrato i profitti quantificati rispetto al sequestro; (3) il terzo motivo infondato perché il Tribunale ha correttamente qualificato la confisca come diretta, applicando i principi di giurisprudenza secondo cui il denaro costituisce bene fungibile e non richiede prova del nesso di derivazione tra la specifica somma e il reato; di conseguenza è stata confermata la legittimità del sequestro e della successiva confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di rinnovare in sede di riesame questioni ormai decise con giudicato cautelare; la Corte ha però ritenuto che non vi sia stata violazione essendo le censure sulle medesime questioni state già disattese nel precedente giudizio di cassazione

  • art. 2 D.Lgs. n. 74/2000

    Norma relativa ai reati tributari presa come riferimento per valutare l'elemento oggettivo e soggettivo delle operazioni fatturate; il Tribunale ha motivato l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture e le relazioni tra le società, ritenendo integrato il reato tributario

  • artt. 125 e 131 cod. proc. pen.

    Richiamati nella sentenza di annullamento della Seconda Sezione come profili di violazione (in sede precedente); nonché rilevanti per la corretta motivazione del provvedimento cautelare

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037 - 01)

    Giurisprudenza interpretata nel senso che la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato deve essere qualificata come diretta a causa della natura fungibile del bene; non è necessaria la prova dell'origine diretta della specifica somma apprizzata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • Se una questione è stata già esaminata e decisa dalla Corte di cassazione (anche sul piano cautelare), il giudicato cautelare può impedire la rinnovazione delle stesse doglianze in successivi gradi o riesami; il ricorrente deve invece sollevare profili non già definiti.
  • Per i reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) il giudice deve motivare sia sull'elemento oggettivo (inesistenza o simulazione delle operazioni) sia su quello soggettivo (intenzione di evadere), e le censure generiche prive di confronto specifico con la motivazione del giudice sono destinate a essere inammissibili o infondate.
  • Nel sequestro e nella confisca di denaro considerato profitto del reato, la qualificazione come confisca diretta è ammessa in ragione della fungibilità del denaro: non è sempre necessario provare il nesso di derivazione tra ogni singola somma sequestrata e l'evento criminoso se il bene monetario rappresenta l'accrescimento patrimoniale dell'autore.
  • Le contestazioni tecniche sul calcolo degli oneri previdenziali o fiscali (es. rilevanza di indennità non erogate) richiedono censure specifiche e prova adeguata; affermazioni generiche su presunte inesattezze nel calcolo del profitto non sono sufficienti a delegittimare il provvedimento cautelare.
  • La discrepanza tra l'ammontare del profitto accertato e l'entità del sequestro non è di per sé decisiva se il tribunale ha adeguatamente motivato la pertinenzialità e la disponibilità delle somme sequestrate rispetto all'autore del reato.
  • Chi propone ricorso deve specificamente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato: l'assenza di un contraddittorio puntuale rispetto alla motivazione del giudice è motivo frequente di rigetto in cassazione.

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