Cassazione Penale, Sentenza n. 25779/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/12/2022 che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione per presunta errata affermazione di giudicato cautelare sulla fittizietà dei distacchi transnazionali e mancata valutazione del fumus del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000; (ii) vizi di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'effettiva esistenza del costo relativo all'indennità di vitto e alloggio, che, se non erogata, non potrebbe costituire base di calcolo per oneri previdenziali e ritenute fiscali; (iii) violazione di legge per confusione tra il concetto di fungibilità del bene e il nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato contestato, con mancata motivazione sul rapporto di pertinenzialità.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto: (1) infondato il primo motivo poiché la precedente sentenza della Seconda Sezione aveva già deciso negativamente sulle censure attinenti alla truffa e dunque le questioni relative alla fittizietà dei distacchi erano ormai coperte da giudicato cautelare; (2) il secondo motivo privo di specificità, visto che il Tribunale ha motivato adeguatamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e ha illustrato i profitti quantificati rispetto al sequestro; (3) il terzo motivo infondato perché il Tribunale ha correttamente qualificato la confisca come diretta, applicando i principi di giurisprudenza secondo cui il denaro costituisce bene fungibile e non richiede prova del nesso di derivazione tra la specifica somma e il reato; di conseguenza è stata confermata la legittimità del sequestro e della successiva confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di rinnovare in sede di riesame questioni ormai decise con giudicato cautelare; la Corte ha però ritenuto che non vi sia stata violazione essendo le censure sulle medesime questioni state già disattese nel precedente giudizio di cassazione
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000
Norma relativa ai reati tributari presa come riferimento per valutare l'elemento oggettivo e soggettivo delle operazioni fatturate; il Tribunale ha motivato l'inesistenza delle operazioni sottese alle fatture e le relazioni tra le società, ritenendo integrato il reato tributario
artt. 125 e 131 cod. proc. pen.
Richiamati nella sentenza di annullamento della Seconda Sezione come profili di violazione (in sede precedente); nonché rilevanti per la corretta motivazione del provvedimento cautelare
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037 - 01)
Giurisprudenza interpretata nel senso che la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato deve essere qualificata come diretta a causa della natura fungibile del bene; non è necessaria la prova dell'origine diretta della specifica somma apprizzata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente
Massime di principio
- Se una questione è stata già esaminata e decisa dalla Corte di cassazione (anche sul piano cautelare), il giudicato cautelare può impedire la rinnovazione delle stesse doglianze in successivi gradi o riesami; il ricorrente deve invece sollevare profili non già definiti.
- Per i reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000) il giudice deve motivare sia sull'elemento oggettivo (inesistenza o simulazione delle operazioni) sia su quello soggettivo (intenzione di evadere), e le censure generiche prive di confronto specifico con la motivazione del giudice sono destinate a essere inammissibili o infondate.
- Nel sequestro e nella confisca di denaro considerato profitto del reato, la qualificazione come confisca diretta è ammessa in ragione della fungibilità del denaro: non è sempre necessario provare il nesso di derivazione tra ogni singola somma sequestrata e l'evento criminoso se il bene monetario rappresenta l'accrescimento patrimoniale dell'autore.
- Le contestazioni tecniche sul calcolo degli oneri previdenziali o fiscali (es. rilevanza di indennità non erogate) richiedono censure specifiche e prova adeguata; affermazioni generiche su presunte inesattezze nel calcolo del profitto non sono sufficienti a delegittimare il provvedimento cautelare.
- La discrepanza tra l'ammontare del profitto accertato e l'entità del sequestro non è di per sé decisiva se il tribunale ha adeguatamente motivato la pertinenzialità e la disponibilità delle somme sequestrate rispetto all'autore del reato.
- Chi propone ricorso deve specificamente confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato: l'assenza di un contraddittorio puntuale rispetto alla motivazione del giudice è motivo frequente di rigetto in cassazione.
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