Sentenza del 09/06/2017 n. 14423 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva annullato l'avviso di recupero del credito d'imposta fruito dal contribuente negli anni 2002 e 2003 ai sensi della legge n. 388 del 2000. Il primo motivo riguardava l'omessa trasmissione telematica, entro il 28 febbraio 2003, del modello CVS previsto per comunicare i dati degli investimenti, sostenendo che l'invio postale non fosse modalità equipollente. Il secondo motivo riguardava l'utilizzo del credito d'imposta il 15 novembre 2002, durante il periodo di sospensione previsto dalla normativa, circostanza che il contribuente non aveva specificamente contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che la trasmissione telematica del modello CVS costituiva una modalità tassativa e che l'invio tramite posta raccomandata non era sufficiente, anche se effettuato prima della scadenza. Ha inoltre rilevato che il contribuente aveva utilizzato il credito durante il periodo di sospensione, in violazione della legge. La sentenza regionale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di recupero. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, articolo 8
Prevedeva il credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
Legge n. 289 del 2002, articolo 62, comma 1, lettera e)
Imponeva la presentazione del modello CVS entro il 28 febbraio 2003; il mancato rispetto del termine comportava la decadenza dal beneficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, articolo 3
Richiamato in relazione alle modalità telematiche di trasmissione delle comunicazioni fiscali.
Decreto-legge n. 253 del 2002, articolo 1
Disponeva la sospensione dell'utilizzo del credito d'imposta, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto.
Legge n. 289 del 2002, articolo 62, comma 7
"sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003"
La sospensione si applicava anche ai soggetti che avevano già iniziato a fruire dell'agevolazione, impedendo ulteriori compensazioni fino alla data prevista.
Codice civile, articolo 2697
Richiamato in materia di onere della prova, anche se la Corte ha ritenuto decisiva la mancata contestazione del fatto storico relativo all'utilizzo del credito.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, numero 3
Ha costituito il fondamento dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede uno specifico canale telematico come elemento della fattispecie agevolativa e stabilisce la decadenza, non è normalmente sufficiente utilizzare modalità alternative, come la spedizione postale.
- Il rispetto di un termine decadenziale richiede non solo l'invio entro la scadenza, ma anche il rispetto della modalità di trasmissione tassativamente prevista dalla legge.
- Il contribuente che utilizza un credito d'imposta durante un periodo di sospensione normativa può decadere dal beneficio, anche se aveva già iniziato a fruirne prima della sospensione.
- I fatti allegati dall'amministrazione finanziaria e non specificamente contestati dal contribuente possono essere considerati acquisiti al processo e risultare decisivi per la controversia.
- La conoscenza effettiva dei dati da parte dell'amministrazione non elimina necessariamente la decadenza, quando la legge richiede una comunicazione formale con modalità determinate.
- In presenza di un termine decadenziale e di una procedura telematica obbligatoria, è prudente trasmettere la comunicazione con adeguato anticipo e conservare le ricevute telematiche.
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