Cassazione Penale, Sentenza n. 08005/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24/10/2025 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento della Corte di Appello di Napoli. Il ricorrente, difeso dall'Avv. Valerio Vianello Accorretti, deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. e dell'art. 310 c.p.p., per presunta violazione del principio devolutivo e carenza di motivazione. Nello specifico, la difesa contesta la mancata retrodatazione della custodia cautelare: il ricorrente era sottoposto a due ordinanze cautelari emesse in momenti diversi (una emessa il 26/03/2025 ed eseguita il 09/06/2025 per un delitto ex art. 416-bis; un'altra emessa il 24/04/2025 ed eseguita il 30/04/2025 per estorsione aggravata), con la difesa che assumeva come prima quella effettivamente eseguita il 30/04/2025 e chiedeva la retrodatazione. Si lamenta inoltre che il Tribunale abbia colmato lacune motivazionali della Corte di Appello in violazione del principio devolutivo, richiamando precedenti di questa Corte per superare i vizi del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'appello cautelare possa fare riferimento ad atti interni del processo e a precedenti della Corte per colmare carenze argomentative quando gli stessi siano sempre consultabili e non vi sia novum che imponga di discostarsene. Sul punto della retrodatazione, la Corte ha ritenuto correttamente ricondotto il tema all'ordinanza eseguita per prima, avendo evidenziato ragioni di fatto che colmano la carenza motivazionale della Corte di Appello in ordine all'anteriorità dei fatti e la mancanza di inerzia colpevole del Pubblico Ministero. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.). Non risultando dalla decisione una rimessione in libertà, è disposto quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare richiesta dal ricorrente; contestata in sede di appello la correttezza dell'applicazione della disciplina relativa alle misure cautelari
art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti
Il ricorrente invoca la violazione del principio devolutivo per l'asserita colmatura delle lacune motivazionali da parte del giudice di merito; la Corte richiama il principio ma ritiene legittimo il riferimento del giudice d'appello ad atti interni e precedenti per evitare pronunce contraddittorie, senza che ciò ecceda il perimetro devoluto
art. 310, comma 2 cod. proc. pen.
Ricordato il divieto di introdurre nuovi atti o documenti in appello; la Corte chiarisce che tale divieto non si estende agli atti interni del processo (sentenze e provvedimenti), che il giudice deve poter consultare d'ufficio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile; applicata per il pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa per le ammende
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'ulteriore provvedimento processuale conseguente al mancato rilascio derivante dalla decisione, in mancanza di rimessione in libertà
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa al delitto per il quale è stata disposta una delle misure cautelari menzionate; presente nel fascicolo come fatto oggetto di imputazione
Massime di principio
- In appello cautelare il giudice non può essere limitato nella consultazione degli atti interni del processo: sentenze e provvedimenti pregresse sono sempre acquisibili e il giudice può farvi riferimento anche d'ufficio per evitare decisioni contraddittorie o abnormi.
- Il divieto di introdurre nuovi atti/documenti in appello (art. 310 c.p.p.) non vieta l'uso, da parte del giudice d'appello, di atti interni già presenti nel fascicolo o di precedenti giurisprudenziali attinenti la stessa questione.
- Nelle contestazioni sulla retrodatazione della custodia cautelare è essenziale chiarire la cronologia rilevante (emissione vs esecuzione delle ordinanze) e dimostrare eventuale inerzia colpevole del P.M.; il difensore deve esporre con precisione quale atto va preso a riferimento e perché.
- L'assenza di motivazione o lacune argomentative nella decisione di merito può essere colmata dalla Corte ove sussistano elementi noti e consultabili nel fascicolo o precedente giurisprudenziale coerente; per evitare l'inammissibilità, il ricorrente deve circostanziare i motivi resistenti e non limitarsi ad affermazioni generiche sul principio devolutivo.
- Un ricorso che non soddisfi i requisiti di ammissibilità può comportare condanna alle spese e a somme in favore della Cassa per le ammende (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio processuale prima di proporre impugnazioni di merito quando i profili di fatto sono contestati
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