Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. III, n. 242 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Comune il pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, poiché il credito non sarebbe stato esigibile in assenza della trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio pubblico, ai sensi dell’art. 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007 e dell’art. 6, comma 6, del d.m. n. 55 del 2013. Ha inoltre contestato la condanna alle spese, sostenendo che non ricorresse la soccombenza dell’amministrazione. L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che la fatturazione elettronica fosse un adempimento esecutivo successivo e non una condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, anche perché il difensore distrattario emette la fattura nei confronti della parte assistita e non dell’amministrazione soccombente. Ha inoltre rilevato che il Comune aveva richiesto la documentazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha accertato che, al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, il difensore non aveva ancora emesso la fattura nei confronti della propria cliente; la fattura successivamente emessa non risultava trasmessa al Sistema di interscambio e un’ulteriore fattura era stata emessa nei confronti del Comune.

La decisione

L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha distinto tra presupposti dell’azione di ottemperanza ed esigibilità concreta del credito: la fatturazione non costituisce una condizione dell’azione, sicché il ricorso di primo grado non era originariamente inammissibile; tuttavia, in applicazione diretta o analogica della disciplina sulla fatturazione elettronica, l’assenza della trasmissione della fattura al Sistema di interscambio rendeva il credito provvisoriamente inesigibile e impediva al giudice di ordinare il pagamento all’amministrazione. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi dichiarato improcedibile. È stato accolto anche il motivo relativo alle spese, poiché, dopo la riforma della sentenza di primo grado, non risultava configurabile la soccombenza del Comune. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 209-213, l. 24 dicembre 2007, n. 244

    le amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle medesime in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio

    La disciplina sulla fatturazione elettronica, applicata direttamente o analogicamente alla fattispecie, impedisce il pagamento da parte dell’amministrazione finché la fattura non sia trasmessa tramite il Sistema di interscambio; tale adempimento incide sull’esigibilità del credito, non sulla proponibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 6, comma 6, d.m. 3 aprile 2013, n. 55

    le amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle medesime in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio

    Conferma il divieto per l’amministrazione di procedere al pagamento prima della trasmissione elettronica della fattura mediante il Sistema di interscambio.

  • art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nel caso di difensore distrattario, la fattura deve essere emessa dal professionista nei confronti della parte assistita, che è destinataria della prestazione e titolare del rapporto tributario, anche se il pagamento è materialmente posto a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La fatturazione elettronica e la sua trasmissione tramite il Sistema di interscambio non costituiscono, di per sé, una condizione per la proposizione dell’azione di ottemperanza relativa al pagamento di somme liquidate giudizialmente, ma incidono sull’esigibilità del credito e sulla possibilità di ottenere un ordine giudiziale di pagamento nei confronti dell’amministrazione.
  • Quando il credito azionato in ottemperanza è subordinato a un adempimento fiscale necessario per consentire il pagamento da parte dell’amministrazione, la mancata trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio rende il credito provvisoriamente inesigibile e comporta l’improcedibilità della domanda di ottemperanza, non la sua inammissibilità originaria.
  • Nel caso di distrazione delle spese in favore del difensore, il rapporto fiscale relativo alla prestazione professionale intercorre tra il difensore e la parte assistita, destinataria della prestazione, anche se il pagamento delle somme liquidate è posto a carico della parte soccombente; la fattura deve quindi essere riferita alla parte assistita, con indicazione che il pagamento avviene con denaro della parte soccombente.
  • La condanna alle spese processuali presuppone la soccombenza; quando la sentenza di primo grado viene riformata e il ricorso per ottemperanza è dichiarato improcedibile, viene meno il presupposto per la condanna dell’amministrazione alle spese di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.