Sentenza n. 3246/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) della nota prot. n. 27675 del 9/4/2026, notificata al ricorrente in data 10/4/2026, con la quale il Comune di Aversa ha comunicato l’avvenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Aversa dell’area, in proprietà del ricorrente con avvertimento che l’immissione in possesso avverrà in data 28/4/2026; 2) dell’Ordinanza di Demolizione 217/2020, di contenuto sconosciuto, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1); 3) del Verbale di inottemperanza alla demolizione prot. n. 25207 del 20/5/2021, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1), mai notificato al ricorrente; 4) dell’Ordinanza n. 7 del 17/1/2022, richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1), mai notificato al ricorrente; 4) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'area e del manufatto abusivo, adottato a seguito della ritenuta inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 9 aprile 2026 e gli atti presupposti, deducendo anzitutto di non avere mai ricevuto la notificazione dell'ordinanza di demolizione né del verbale di inottemperanza, con conseguente impossibilità di far decorrere nei suoi confronti il termine per adempiere e di produrre l'effetto acquisitivo previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001. Ha inoltre dedotto la violazione dei commi 3 e 4 dell'art. 31 per la mancata trascrizione dell'acquisto nei pubblici registri e per l'omessa o erronea individuazione delle aree acquisite, compresa l'area di sedime. Infine, ha dedotto che il manufatto abusivo era stato rimosso dal conduttore prima dell'adozione del provvedimento di acquisizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso applicando la regola della ragione più liquida e ha annullato il provvedimento di acquisizione. Ha ritenuto decisiva la mancata prova, da parte del Comune, della notificazione al proprietario dell'ordinanza di demolizione o della sua effettiva conoscenza. L'art. 31 del d.P.R. 380/2001 richiede infatti che il destinatario dell'obbligo di rimozione sia formalmente posto a conoscenza dell'ordine e disponga del termine per adempiere; solo dopo l'inottemperanza può operare l'acquisizione gratuita. Il Collegio ha distinto l'ordine di demolizione, avente natura ripristinatoria e opponibile anche al proprietario estraneo all'abuso, dall'acquisizione dell'area al patrimonio comunale, che non può essere applicata al proprietario incolpevole senza la previa conoscenza dell'ordine e la possibilità di adempiere. Il TAR ha inoltre valorizzato la rimozione del manufatto nelle more: se l'opera è stata spontaneamente rimossa, anche tardivamente ma prima dell'adozione dell'atto formale di acquisizione, l'amministrazione deve considerare raggiunta la finalità ripristinatoria e non procedere all'acquisizione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 4.000 euro oltre accessori e al rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
L'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso e deve indicare l'area suscettibile di acquisizione.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'acquisizione gratuita consegue all'inottemperanza all'ingiunzione nel termine di novanta giorni, ma presuppone la previa notificazione dell'ordine al soggetto obbligato e la possibilità concreta di adempiere.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
L'accertamento dell'inottemperanza deve essere notificato all'interessato; l'effetto acquisitivo non può essere fatto valere nei confronti del proprietario che non sia stato destinatario del previo ordine di demolizione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 presuppone che il proprietario o altro soggetto obbligato sia stato formalmente destinatario dell'ordine di demolizione e abbia avuto a disposizione il termine per adempiere; in mancanza di prova della notificazione o della conoscenza dell'ordine, l'effetto acquisitivo non può essere legittimamente disposto nei suoi confronti.
- L'ordine di demolizione, in quanto misura ripristinatoria connessa alla natura reale dell'abuso, può essere rivolto anche al proprietario estraneo alla realizzazione dell'opera; l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale costituisce invece una conseguenza ulteriore e non può colpire il proprietario incolpevole che non abbia avuto la possibilità di ottemperare.
- Quando il manufatto abusivo venga spontaneamente rimosso, anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni ma prima dell'adozione del formale provvedimento di acquisizione, l'amministrazione deve considerare raggiunta la finalità ripristinatoria dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e non procedere all'acquisizione dell'immobile e dell'area.
- La regola della ragione più liquida consente al giudice amministrativo di esaminare prioritariamente la questione di più agevole soluzione, idonea a definire l'intera controversia, omettendo l'esame degli ulteriori motivi non decisivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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