Sentenza n. 1864/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1010/2024 emessa in data 24 aprile 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 ciascuno negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 1010/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione alla pronuncia. In udienza era stata prospettata un’eccezione di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in relazione al deposito di documentazione inconferente; tale questione è stata superata poiché la ricorrente aveva comunque precedentemente depositato la sentenza munita di attestazione di conformità e il certificato di passaggio in giudicato, anch’esso munito di attestazione di conformità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l’Amministrazione non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, che la pronuncia era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero il 30 settembre 2024. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale opererà, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà adempiere entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna avrebbe dovuto avere carattere meramente simbolico e sarebbe risultata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore ritenuta soddisfatta ai fini dell’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata poiché, in rapporto all’esiguità degli importi, avrebbe avuto consistenza soltanto simbolica e sarebbe risultata manifestamente iniqua.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’eccezione di improcedibilità prospettata in relazione alla documentazione depositata è stata superata in ragione della precedente regolarizzazione documentale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e avente contenuto concretamente esecutivo nei suoi confronti, purché risultino soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- In presenza di un accertato e persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
- L’attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio o dell’amministrazione cui appartiene.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione dell’esiguità dell’obbligazione da eseguire, avrebbe una consistenza meramente simbolica e determinerebbe una conseguenza manifestamente iniqua.
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