Cassazione Penale, Sentenza n. 02547/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza resa ex art. 444 c.p.p., proposta nell'interesse di El Ornai Mohamed / El Omal, sull'assunto che la pronuncia non riguardasse l'istante (presunta non identificazione). Il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva rifiutato la competenza richiamando l'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 313/2002 (competenza del Tribunale di Roma per persone nate all'estero). Il Tribunale di Roma ha invece ritenuto che la decisione sulla cancellazione, essendo subordinata all'accertamento della riconducibilità della sentenza alla persona, rientri nella competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 668 c.p.p., e ha pertanto sollevato conflitto negativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'esistenza del conflitto negativo di competenza e lo ha risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia (in composizione monocratica) quale giudice dell'esecuzione. Motivazione: la decisione sulla cancellazione dal casellario, quando fondata sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo di condanna, presuppone un accertamento sulla riconducibilità della sentenza all'interessato che compete al giudice dell'esecuzione (art. 668 c.p.p.); l'art. 40 d.P.R. n. 313/2002 è limitato alle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati e non esclude la necessità dell'accertamento di identità effettuato dal giudice dell'esecuzione. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Brescia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 668 cod. proc. pen.
Competenza del giudice dell'esecuzione a compiere gli accertamenti necessari (anche sulla riconducibilità/identità del destinatario della sentenza) per decidere sulla cancellazione dal casellario.
art. 40 d.P.R. n. 313/2002
art. 40, comma 1, d.P.R. n. 313 del 2002
La norma individua competenze relative al casellario giudiziale (es. per persone nate all'estero il Tribunale di Roma), ma la Corte ha interpretato tale disposizione come limitata alle questioni inerenti le iscrizioni e i certificati, senza escludere gli accertamenti d'identità spettanti al giudice dell'esecuzione.
art. 666 e art. 127 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate nel corso (procedura per eventuali atti e rimessione al giudice competente); utilizzate dal Tribunale di Roma per la trattazione dell'istanza e per aver sollevato il conflitto.
art. 28 cod. proc. pen.
Regola la situazione di stallo processuale quando entrambi i giudici rifiutano di provvedere; la materia della risoluzione del conflitto è demandata alla Corte competente.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla tipologia di pronuncia (sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) oggetto di iscrizione nel casellario; la verifica circa la persona destinataria di tale pronuncia è rilevante per la domanda di cancellazione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 1, n. 17543 del 20/04/2012 (Rv. 252653); Sez. 1, n. 6980 del 22/02/2017, dep. 2018 (Rv. 272402)
Precedenti della Corte che attribuiscono al giudice dell'esecuzione, e non al giudice previsto dall'art. 40 d.P.R. 313/2002, la competenza a decidere sulla cancellazione dal casellario fondata sull'allegazione di non essere il soggetto destinatario del titolo di condanna.
Massime di principio
- Se la domanda di cancellazione dal casellario si fonda sull'allegazione che la condanna riguardi un'altra persona (presunta non identificazione), la competenza spetta al giudice dell'esecuzione (art. 668 c.p.p.), non al giudice richiamato dall'art. 40 d.P.R. 313/2002.
- L'art. 40 d.P.R. 313/2002 è da intendersi limitato alle questioni formali di iscrizione e rilascio dei certificati e non esclude gli accertamenti di identità necessari per decidere sulla cancellazione; pertanto non è criterio assoluto di deroga per tutte le istanze connesse al casellario.
- In caso di conflitto negativo tra giudici (entrambi rifiutano di decidere) si configura lo stallo processuale previsto dall'art. 28 c.p.p. e la controversia va rimessa alla Corte competente per la declaratoria di competenza.
- Per chi propone l'istanza, è utile rivolgersi al giudice dell'esecuzione territoriale del provvedimento impugnato e allegare fin da subito elementi che dimostrino la non riconducibilità (documenti anagrafici, attestazioni), pur restando necessario l'accertamento giudiziale della riconducibilità stessa.
- La giurisprudenza consolidata può essere invocata per sostenere la competenza del giudice dell'esecuzione nelle domande di cancellazione fondate su errore di identificazione; gli atti vanno comunque trasmessi al giudice indicato dalla Corte risolutrice del conflitto.
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