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Sentenza

Sentenza n. 3016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 283/2025, che aveva annullato il diniego dell’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e ordinato il riesame dell’attività dell’Ateneo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso contro il diniego opposto alla domanda di immatricolazione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, previa valutazione dei crediti formativi maturati dalla studentessa, laureata in Medicina Veterinaria. Il diniego era motivato dall’assenza di posti definitivamente disponibili e dalla conseguente mancata pubblicazione di avvisi o bandi. Il TAR aveva ritenuto che la disciplina ministeriale consentisse l’iscrizione dopo il solo accertamento della disponibilità dei posti nella coorte di riferimento, senza imporre necessariamente una procedura comparativa. L’Ateneo ha contestato tale ricostruzione, sostenendo l’esigenza di una procedura selettiva aperta a tutti gli interessati e fondata su criteri predeterminati, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario. Ha richiamato il proprio orientamento costante secondo cui l’iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia non può essere ottenuta direttamente dal singolo interessato senza previa partecipazione a una procedura selettiva aperta a tutti i potenziali candidati. La disponibilità di posti deve essere accertata con riferimento alla coorte di studenti interessata e le domande devono essere valutate unitariamente secondo criteri predeterminati, mediante appositi avvisi o bandi. Tale esigenza discende dai principi di trasparenza e imparzialità e dalla disciplina ministeriale, che richiede procedure di riconoscimento dei crediti e la pubblicazione di avvisi o bandi sui posti disponibili. Il Collegio ha ritenuto tale orientamento applicabile in via generale ai decreti ministeriali succedutisi nel tempo, compreso il d.m. n. 472/2024. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.M. n. 583/2022, allegato 2, punti 12-15

    Agli Atenei "è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni".

    La disciplina richiede il riconoscimento dei crediti, la verifica delle propedeuticità e l’accertamento documentato dei posti disponibili; tali adempimenti devono inserirsi in una procedura comparativa aperta agli interessati.

  • D.M. n. 218/2020, allegato 2, punto 13

    "procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’Ateneo di destinazione" e "la pubblicazione di appositi avvisi o bandi".

    La previsione di procedure di riconoscimento dei crediti e di avvisi o bandi conferma la necessità di una procedura selettiva comparativa, non di un’iscrizione diretta su istanza individuale.

  • D.M. n. 472/2024

    Il principio elaborato con riferimento al d.m. n. 583/2022 è ritenuto applicabile anche ai decreti ministeriali vigenti e succedutisi negli anni, compreso il d.m. n. 472/2024.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama i precedenti specifici e conformi della Sezione, utilizzandone le motivazioni.

  • art. 74, comma 1, c.p.a.

    La sentenza utilizza il richiamo a precedenti conformi per motivare la decisione in forma sintetica.

Massime di principio

  • L’iscrizione ad anni successivi al primo di un corso di laurea magistrale a numero programmato non può essere disposta direttamente sulla base della sola istanza individuale dell’interessato, anche quando questi chieda il riconoscimento di crediti formativi maturati in altro corso di laurea.
  • La disponibilità di posti per l’iscrizione ad anni successivi al primo deve essere accertata in modo documentato con riferimento alla coorte di studenti e deve essere resa conoscibile mediante appositi avvisi o bandi.
  • Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo devono essere valutate unitariamente nell’ambito di una procedura comparativa aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, secondo criteri predeterminati, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
  • Il riconoscimento dei crediti e la verifica delle propedeuticità costituiscono condizioni necessarie dell’iscrizione, ma non escludono la previa selezione comparativa quando le richieste riguardano posti disponibili in corsi a numero programmato.
  • I principi desunti dalla disciplina ministeriale sulle iscrizioni ad anni successivi al primo possono trovare applicazione anche rispetto ai decreti ministeriali successivi che regolano la medesima materia, ove la disciplina conservi struttura e finalità equivalenti.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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