Cassazione Civile, Ordinanza n. 21840/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dal proprietario di un appartamento all'ultimo piano, della delibera assembleare che aveva negato l'autorizzazione all'installazione di un impianto di ascensore nell'edificio condominiale. Il tribunale aveva accolto l'impugnazione; la corte d'appello aveva confermato l'esito, qualificando l'intervento di alcuni condomini come adesivo autonomo e ritenendo legittimo l'annullamento della delibera. I condomini ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi per asserito travisamento delle ordinanze di primo grado sul contenuto dell'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 183, comma 6, c.p.c., sostenendo che il c.t.u. non potesse acquisire documenti aliunde e che la consulenza non potesse supplire all'onere probatorio, anche perché i termini istruttori erano perentori; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la delibera impugnata riguarderebbe un progetto diverso e successivo rispetto a quello esaminato; 4) violazione degli artt. 2, comma 3, l. 13/1989 e 1120, comma 2, c.c., assumendo che l'ascensore, pur finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche, non potesse comunque ledere i diritti individuali di proprietà dei condomini, deducendo una lesione solo modesta e sostanzialmente irrisoria del loro diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del condomino resistente. Quanto ai motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava con precisione quali documenti il c.t.u. avrebbe illegittimamente utilizzato; il terzo è stato dichiarato in parte inammissibile per la medesima preclusione e in parte infondato, poiché i giudici di merito avevano comunque esaminato la domanda di annullamento; il quarto è stato ritenuto infondato perché la valutazione di merito aveva correttamente escluso una menomazione apprezzabile delle proprietà dei condomini, valorizzando l'irrisorietà del pregiudizio e la prevalenza dell'interesse all'abbattimento delle barriere architettoniche. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che la consulenza tecnica non può supplire all'onere della prova; la Corte rileva però che la censura era generica e che il c.t.u. aveva utilizzato in modo ammissibile elementi di sapere specialistico.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Invocato per sostenere la perentorietà dei termini istruttori e il divieto per il c.t.u. di acquisire documentazione fuori termine; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la domanda di annullamento della delibera è stata esaminata e decisa.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato il filtro della doppia conforme, che rende inammissibile il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi quando l'appello è iniziato nel 2015 e non siano indicate ragioni diverse tra le due decisioni di merito.
art. 2, comma 3, L. 13/1989
Richiamato in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e installazione dell'ascensore; la Corte conferma che il diritto volto a favorire l'accessibilità può prevalere quando la lesione dei diritti dei condomini sia solo marginale.
art. 1120, comma 2, c.c.
Richiamato per il limite alle innovazioni condominiali che incidono sul decoro o sulla sicurezza/uso della cosa comune e sui diritti individuali; la Corte ritiene non apprezzabile la lesione lamentata e quindi legittima l'opera.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per il contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando ricorre una "doppia conforme" e il ricorso denuncia l'omesso esame di fatti decisivi, il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica specifiche ragioni di fatto poste a base in modo diverso delle due decisioni di merito.
- La censura relativa all'attività del consulente tecnico d'ufficio deve essere specifica: non basta invocare in astratto il divieto di supplenza probatoria, ma occorre indicare con precisione quali documenti o elementi siano stati illegittimamente acquisiti o utilizzati.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda proposta e l'abbia decisa con motivazione coerente, anche se la parte non condivide la ricostruzione del fatto o l'oggetto del progetto valutato.
- In tema di ascensore condominiale destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'opera è legittima quando la lesione dei diritti individuali dei condomini risulti apprezzabilmente trascurabile o irrisoria, dovendosi operare un bilanciamento tra solidarietà condominiale e tutela della proprietà esclusiva.
- La valutazione circa l'irrisorietà del pregiudizio arrecato dall'innovazione condominiale attiene al merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione analitica e non illogica.
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